VIZI DI COSTRUZIONE, QUANDO DECORRE LA PRESCRIZIONE
Cassazione: il termine di prescrizione di 1 anno decorre dalla data di asseveramento della perizia stragiudiziale che accerta i danni
Qualora il condominio agisce per vizi di costruzione dell’edificio, il termine annuale di prescrizione decorre non dalle lettere in cui denuncia i difetti, ma bensì dalla data di asseveramento della perizia stragiudiziale che accerta i danni.
Lo ha precisato la sentenza n. 20644 del 9 settembre 2013, emessa dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione.
“Nell’ipotesi di gravi vizi dell’opera la cui entità e le cui cause abbiano reso necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere – affermano i giudici della suprema Corte – che una denunzia di gravi vizi da parte del committente possa implicare un’idonea ammissione di valida scoperta degli stessi, tale da costituire il dies o quo per la decorrenza del termine di prescrizione, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni […] alla data della denunzia”.
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