Via libera alla revisione anche senza l’unanimità del condominio
E’ possibile cambiare ed approvare le tabelle millesimali, senza l’unanimità dei condomini. E’ sufficiente la una maggioranza qualificata: quella prevista dall’articolo 1136 del Codice civile e cioè la maggioranza dei partecipanti all’assemblea o almeno la metà del valore dell’edificio. E’ quanto ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza n. 11387 della Seconda sezione civile che va ad affiancarsi al precedente delle Sezioni unite del 2010 (sentenza n. 18477). Si consolida in questo modo un orientamento innovativo che fa leva sull’assenza di natura negoziale dell’atto di approvazione delle tabelle.
Le tabelle millesimali – Secondo la Cassazione, le medesime tabelle sono, sempre sulla base del Codice civile all’articolo 68 delle disposizioni attuative, allegate al regolamento di condominio, regolamento, a sua volta, approvato dall’assemblea a maggioranza. Per questa ragione le stesse tabelle e le eventuali variazioni, per ragioni di coerenza interna, dovrebbero essere approvate senza la necessità dell’unanimità dei millesimi.
Non è determinante l’obiezione per cui l’allegazione delle tabelle al regolamento sarebbe puramente formale, senza che questo significhi per forza anche identità di disciplina in ordine all’approvazione. Infatti, «in linea di principio, un atto allegato ad un altro con il quale viene contestualmente formato, deve ritenersi sottoposto alla stessa disciplina, a meno che il contrario risulti espressamente». In ogni caso, a garanzia dei condomini che dovessero sentirsi danneggiati dalla valutazione data alle unità immobiliari resta aperta, e senza limiti di tempo, la possibilità di una revisione .
Il Temperamento anche nella legge 220/2012 – A queste conclusioni era arrivata la pronuncia delle Sezioni unite. Ma ora la sentenza della Cassazione depositata ieri aggiunge un elemento a corroborare la tesi, attingendo questa volta a un dato normativo. Quello della riforma della disciplina del condominio, in vigore dal 18 Giugno 2013. La legge 220 del 2012, così, prevede, in linea generale, che i valori espressi dalle tabelle millesimali «possono essere rettificati e modificati all’unanimità»; tuttavia, a questa regola generale, si affianca anche la previsione che queste tabelle possono essere modificate anche solo nell’interesse di un condomino e con un numero di voti pari a quello previsto per la maggioranza qualificata dal Codice civile. Viene meno dunque l’obbligo di unanimità. Né ora, sulla base della giurisprudenza, né a breve sulla base della riforma.
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