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Variazione del codice fiscale del condominio

Variazione del codice fiscale del condominio

Avv. Alessandro Gallucci scrive…

A chi spetta agire per chiedere la variazione del codice fiscale del condominio e che cosa si può fare nel caso d’inadempimento?

Premessa: quella che viene comunemente chiamata variazione del codice fiscale del condominio, in realtà è la variazione della persona di riferimento, nel caso del condominio del legale rappresentante.

Il codice fiscale, insomma, rimane sempre lo stesso. Come ci ricorda l’agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale, infatti, il codice fiscale dei condomini (al pari degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche) si compone di 11 caratteri numerici, di cui:
a) i primi 7 individuano il contribuente-condominio attraverso un numero progressivo;
b) i successivi 3 sono il codice identificativo dell’ufficio (es. Lecce, Milano, Verona, ecc.);
c) l’ultimo è un carattere di controllo (Fonte Agenzia delle Entrare http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/co … +cf+aa5_6/).

Chiunque avendo la denominazione del condominio ed il suo codice fiscale può sempre verificarne la correttezza dal sito dell’agenzia delle entrate https://telematici.agenziaentrate.gov.i … ificaCfPnf

Tale verifica, tuttavia, non consente di verificare se la persona cui è abbinato il codice sia anche l’attuale amministratore; e qui arriviamo al punto posto con il quesito iniziale.

Al di la di quanto afferma l’agenzia delle entrate, le norme da considerare per valutare direttamente il da farsi sono:
a) il d.p.r. n. 605/76;
b) il d.m. 23 dicembre 1976.

Torniamo alla questione che ci occupa. Ogni nuovo amministratore (o comunque ogni condomino a seguito di cessazione dell’amministratore cui non segua nuova nomina, es. nei condomini ove ciò non è obbligatorio) deve provvedere alla richiesta di variazione del codice fiscale.

Si badi: leggendo i provvedimenti normativi succitati non esiste un obbligo che specificamente dispone tale incombenza. Il d.p.r. n. 605/73, tuttavia, all’art. 4, primo comma lett. b), specifica che “per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza”.

È evidente, pertanto, che il cambio dell’amministratore (o la soppressione del suo ufficio) determinano una variazione del legale rappresentante, sicché tale circostanza deve essere portata all’attenzione degli uffici finanziari. L’omessa richiesta del codice fiscale ed al suo pari l’omessa comunicazione della variazione, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 13 d.p.r. n. 605/1973.

La domanda di variazione dev’essere presentata dal nuovo amministratore di condominio, è l’amministratore, ai sensi dell’art. 1130 n. 5 c.c. ad avere il compito di adempiere agli adempimenti fiscali (quello in esame è un caso tipico di adempimento fiscale).

Se tale soggetto non dovesse farlo, l’amministratore uscente potrebbe intimare tale adempimento con lettera di diffida e riserva di risarcimento del danno.

Allo stesso modo potrebbe fare l’amministratore revocato inviando la lettera a tutti i condomini, per il caso di revoca cui non sia seguita nuova nomina. La variazione, infatti, può anzi dev’essere richiesta da uno degli interessati, che, in mancanza dell’amministratore (es. nei condomini ove la nomina non è obbligatoria), può anche essere uno dei condomini.
http://www.condominioweb.com/variazione … z3OmcaKe5a

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