Utilizzo dell’ alloggio per ospitare familiari
A norma dell’articolo 18, comma 7, del Ccnl portieri del 21 aprile 2008, l’alloggio del portiere deve essere adibito "esclusivamente ad abitazione del lavoratore e della propria famiglia, così come indicato al III comma ".
Per il richiamato comma 3, " la famiglia del lavoratore deve risultare composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il lavoratore stesso ".
Ciò non toglie, che, per brevi periodi, il portiere possa ospitare i suoi parenti. Tanto più che, secondo la sentenza della Cassazione 19 giugno 2009, n. 14343, il divieto di ospitalità – anche non temporanea – confligge con i doveri di solidarietà, di cui all’articolo 2 della Costituzione.
Fonte: " L’esperto risponde " de Il Sole 24 Ore
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