Usufrutto: il rapporto tra usufruttuario e proprietario
La riforma del condominio (L. 220/2012) ha modificato l’articolo 67 disp. att. c.c., introducendo una disciplina completamente opposta alle interpretazioni sinora fornite dalla giurisprudenza in merito alla posizione dell’usufruttuario di fronte al pagamento delle spese condominiali.
Secondo la giurisprudenza, infatti, il pagamento di tutti i contributi condominiali sarebbe spettata al solo nudo proprietario, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’usufruttuario in relazione alle spese ordinarie.
L’articolo 67 disp. att. c.c., invece, nella sua nuova formulazione — dopo aver chiarito che l’usufruttuario esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni (mentre nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta al nudo proprietario) — prevede espressamente che il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.
Ciò significa, quindi, che l’usufruttuario risponde direttamente nei confronti del condominio e non in via indiretta (cioè in caso di azione di rivalsa da parte del nudo proprietario che abbia corrisposto gli oneri condominiali).
Si tratta di una novità importante, in quanto consente al condominio, in caso di mancato pagamento, di rifarsi nei confronti del debitore che ritiene più solvibile.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.