Trasformare il tetto in un terrazzo ad uso della mansarda è illecito se la copertura dell’edificio è di proprietà comune
Da Avv. Alessandro Gallucci:
Sempronio e Mevio abitano nell’edificio Gamma. Mevio, che è proprietario della soffitta dell’edificio, decide di effettuare dei lavori per renderla abitabile. Nel corso di questi interventi egli apporta una modificazione a parte del tetto a falda. In sostanza elimina parte della copertura per ricavare una terrazza a livello di esclusiva pertinenza delle soffitte trasformate in mansarde. Sempronio contesta questa operazione: egli sostiene che il tetto è parte che cade in regime di condominio e che di conseguenza Mevio non poteva effettuare quell’intervento. Non poteva senza il suo assenso, aggiungiamo noi. Mevio, al contrario, sostiene che non esiste un condominio, a suo dire i vari atti d’acquisto corroborerebbero la sua tesi, e che gli atti di convenzione tra Sempronio ed i suoi dante causa legittimerebbero il suo modus operandi. L’inconciliabilità delle tesi dei due vicini ha avuto come naturale conseguenza una causa. La controversia, realmente esistita, ha portato la Cassazione ad esprimersi in materia di interventi modificativi del sottotetto con una sentenza, la n. 14107, del 3 agosto 2012.
Il ricorrente, continuando a mantenere i nomi di fantasia, era Mevio che contestava la sentenza di secondo grado che gli aveva imposto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. La Corte di legittimità, negando che le parti avessero escluso l’esistenza del condominio ed quindi nella sostanza la lettura degli atti fornita da Mevio, ha confermato la pronuncia di secondo grado. Secondo gli ermellini, infatti, “ in accordo con la giurisprudenza specificamente citata, che la demolizione di parte della falda aveva dato luogo a una struttura – sostitutiva del tetto a falda – che per usucapione avrebbe fatto "insorgere la proprietà individuale su quella parte che in precedenza era comune". Ciò significa – e in tal senso va intesa la motivazione – che si sarebbe consumata una definitiva appropriazione di quella parte del tetto spiovente, in violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso degli altri condomini, non più rimovibile trascorsi venti anni. Ciè è reso palese dal riferimento testuale alla parte che era comune e dal preciso richiamo di Cass. 3199/83, la quale ha considerato proprio come appropriazione di cosa comune "la trasformazione in terrazzo di parte del tetto di copertura di un edificio condominiale ad opera del condomino proprietario del piano adiacente e non sottostante e l’annessione del terrazzo alla sua proprietà esclusiva" Chiarito che la sentenza non ha voluto riferirsi ad usucapione del piano di calpestio della neo costituita terrazza, cioè di quel che era parte del pavimento dell’appartamento di parte convenuta, la doglianza risulta infondata” (Cass. 03 agosto 2012 n. 14107).
In sostanza se il sottotetto è di proprietà condominiale non può essere apportata nessuna modificazione dalla quale possa derivare un potenziale acquisto per usucapione di quella parte comune.
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