L’art. 66 delle disp. att. c.c. con riferimento al termine consegna avviso convocazione dispone quanto segue:
L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Nel calcolo del termine di “almeno cinque giorni prima” stabilito dall’art. 66 disp. att. c.c. per la tempestiva comunicazione dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale va calcolato a partire dal primo giorno immediatamente precedente la data fissata per l’adunanza.
Pertanto, va considerato di cinque giorni non liberi prima dell’adunanza stessa.
Quindi va escluso dal computo il giorno iniziale (e, dunque, quello dello svolgimento della riunione in prima convocazione), mentre va computato quello finale (cioè quello della ricezione dell’avviso) secondo la regole generali fissate dagli art. 155, comma 1 c. p.c. e dell’art. 2963 c.c. (Cass. civ., sez. VI, n° 18635/2021).
Chi siamo – Termine consegna avviso convocazione
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Per ciò che mi riguarda, sono iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.
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Svolgo con passione attività di consulente di azienda per le comunità residenziali che abitano in condominio.
Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.
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