Per ciò che riguarda la targa amministratore condominio, l’ articolo 1129 del codice civile, al quarto comma, dispone quanto segue:
“Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’ indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’ amministratore.
In mancanza dell’ amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’ indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’ amministratore”.
Obbligo di affissione della targa dell’amministratore
Pertanto su ogni condominio deve essere affissa la targa dell’amministratore con le generalità del legale rappresentante del condominio.
La funzione di rappresentante legale, è una delle funzioni attribuite alla figura legale denominata con il termine amministratore di condominio.
Persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’ amministratore
La “persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’ amministratore” a giudizio di chi scrive, è il soggetto che deve essere incaricato quando il condominio non si costituisce.
Infatti non è obbligatorio costituire il condominio quanto i condòmini sono meno di otto.
E’ interessante la previsione di questa cosiddetta “persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’ amministratore”.
Mi chiedo che funzioni potrebbe avere, come dovrebbe essere nominata, a quali responsabilità potrebbe essere soggetta. …. tutte domande senza risposta.
Dimensioni della targa dell’amministratore
È bene che la targa dell’amministratore sia di dimensioni tali da rientrare tra quelle non considerate pubblicitarie dalla legge (cfr. d.lgs. n. 507/93 e regolamenti locali), al fine di evitare il pagamento delle imposte per la pubblicità.
Sanzioni per inadempimento dell’ obbligo di affissione della targa dell’amministratore
Va detto che a questo obbligo di legge non corrisponde alcuna sanzione specifica.
Pertanto i condòmini e i residenti hanno solo la possibilità di richiamare questa disposizione al fine di convincere gli amministratori, o coloro che sono incaricati di funzioni amministrative, ad adempiere a quanto la legge prevede.
La giurisprudenza rintracciata sull’argomento, ossia sull’inadempimento dell’obbligo di apposizione della targa dell’amministratore, ha affermato quanto segue:
«La mancata installazione della targhetta identificativa dei dati dell’amministratore di condominio non costituisce grave irregolarità, suscettibile di giustificarne la revoca giudiziale» (Trib. Firenze 15 dicembre 2014, in Archivio delle locazioni 2015, 2, 196).
La presenza della targa dell’amministratore di condominio all’ esterno dell’edificio era prevista da molti regolamenti di polizia urbana.
Ovvero anche da altre norme locali ben prima che fosse prevista dall’art. 1129 del codice civile.
Talvolta queste disposizioni locali prevedono una sanzione in caso di mancanza della targa da imputare al condominio.
A giudizio di chi scrive, l’ obbligo di affissione della targa dell’ amministratore dovrebbe essere prevista dal regolamento di condominio, in modo da poterlo richiamare facilmente da ciascun condòmino.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.