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Sull’antenna centralizzata decide l’assemblea

Da Il sole 24 ore

L’assemblea può deliberare di modificare, sostituire o sopprimere un servizio condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e, quindi, se non incide sui diritti dei singoli condomini. Il principio è stato richiamato dalla Cassazione (sentenza 144/2012) nel caso di un condomino che aveva fatto ricorso contro la sentenza del tribunale che, confermando quella del giudice di pace, aveva respinto la domanda attrice, ritenendo legittima la delibera con la quale l’assemblea aveva deciso di non installare l’antenna centralizzata accettando che il servizio comune non fosse ripristinato.
Per i giudici di legittimità, in materia di condominio negli edifici sono comuni le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere che servono al l’uso e al godimento comune, come tutte le altre cose citate dall’articolo 1117, n. 3, del Codice civile. A questa categoria vanno ricondotte le antenne centralizzate (cioè destinate a servire più unità di proprietà esclusiva) che non sono fruibili in maniera personale e diretta da ciascun condomino, ma richiedono un’attività d’impianto e di gestione comune (compresa la manutenzione), che è compito dell’assemblea deliberare istituendo il relativo servizio.
In particolare, la Cassazione ha già affermato, in fattispecie analoga, che «le attribuzioni del l’assemblea di condominio riguardano l’intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente a impedire ogni decisione».
Rientra dunque nei poteri dell’assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento dei beni comuni.
L’assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini (Cassazione, sentenza 6915/07 nella quale ha ritenuto legittima la delibera che ha disposto la rimozione delle bombole del gas collocate nel cortile comune, in precedenza autorizzata dall’assemblea ad alcuni condomini, essendo stato deciso dal condominio l’allacciamento alla fornitura del gas metano e pertanto sia venuta meno l’esigenza che aveva giustificato la precedente autorizzazione).
Nel caso in esame, non si è trattato di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l’impianto materiale.

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