Fasce orarie in cui si possono suonare gli strumenti musicali in condominio.
In ambito condominiale, le attività dedite alla attività musicali, possono incontrare un limite nelle norme contenute nel regolamento condominiale.
Infatti il regolamento di condominio contiene, tra l’ altro, un elenco di divieti di natura eterogenea a carico dei condomini.
In generale, le norme contenute nei regolamenti possono suddividersi come segue:
Norme di comportamento:
Esse si riferiscono all’utilizzazione dei beni comuni, queste hanno piena vincolatività quali norme tipicamente regolamentari;
Norme di godimento ed utilizzo delle proprietà esclusive: sono sorrette da consenso contrattuale e quindi sono in grado di porre limitazioni ai diritti dei relativi proprietari);
All’interno del regolamento condominiale, al fine di disciplinare determinati comportamenti dei singoli condomini, capita spesso di trovare il seguente articolo:
Art. 14 – divieti a carico dei condomini.
È vietato arrecare disturbo agli altri condomini, specie nelle ore di riposo diurno e notturno.
Tra le ore 13 e le ore 15, e tra le ore 23 e le ore 8, qualsiasi rumore o suono, naturale o artificiale, dovrà essere attenuato in modo tale da non arrecare alcun pregiudizio ai vicini.
Gli strumenti musicali potranno essere utilizzati esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore … alle ore … e dalle ore … alle ore ….
Può anche capitare di trovare alcuni regolamenti che addirittura contengano una normativa ancor più rigorosa di quanto disposto dall’art. 844 cod. civ. e che dispongano un divieto tassativo di svolgere determinate attività.
In tali casi in presenza di una clausola regolamentare disciplinante le immissioni sonore, il giudice sarà chiamato a risolvere la controversia non in base a quanto disposto dall’art 844 cod. civ., bensì sul criterio di valutazione fissato dal regolamento condominiale (Cfr. Cass. 14/11/1978, n. 5241).
Quindi, se ci troviamo di fronte ad una regolamento predisposto dall’originario proprietario, esso vincola tutti i successivi acquirenti.
In particolare, non solo le clausole che disciplinano il godimento della parti comuni, ma anche quelle che restringono l’uso e i poteri e le facoltà dei singoli condomini all’interno delle loro proprietà esclusive.
Pertanto, nel caso in cui il regolamento disponga un divieto in merito alla realizzazione di determinate attività (scuola di danza, attività musicali ecc.), non occorre accertare se tale immissione sia o meno vietata ai sensi dell’art 844 cod. civ.
Ciò in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono legittimamente imporre delle limitazioni al godimento delle proprietà esclusive ancor più rigorose di quanto prescritto dall’art 844 cod. civ.
Chi siamo – Strumenti musicali in condominio
Mi chiamo Antonio Azzaretto. Sono titolare dello studio Antonio Azzaretto. Accetto incarichi di amministratore di condominio.
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Per ciò che mi riguarda, sono iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.
Tra le diverse attività, sono iscritto alla commissione di studio dei Commercialisti di Milano, la quale ha l’obiettivo di occuparsi di condominio e di amministrazione immobiliare.
Svolgo con passione attività di consulente di azienda per le comunità residenziali che abitano in condominio.
Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.
Talvolta scrivo articoli professionali in tema di condominio su RATIO.
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