Stalking condominiale
Laura Amato scrive…
Se il reato di stalking, rectius atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., è ormai entrato nel bagaglio conoscitivo anche dei non cultori del diritto, la figura dello stalking condominiale è ancora in fase di assorbimento.
Non si tratta di un’ipotesi speciale codificata dal legislatore, bensì di una particolare applicazione giurisprudenziale della figura criminosa, resa possibile dalla non del tutto tassativa formulazione degli elementi costitutivi della fattispecie.
C’è da premettere che la realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell’area del penalmente rilevante, qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.
Le statistiche rilevano che una buona percentuale dei reati di stalking si realizzano nel condominio, dove gli animi esacerbati da rancori pregressi o le innumerevoli incomprensioni e intolleranze nei rapporti di vicinato possono tradursi e trasmodare in condotte persecutorie.
Per comprendere questo nuovo fenomeno occorre partire dall’analisi della sentenza della Corte di Cassazioneche ha esteso l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis al contesto condominiale (Cass. pen., sez. V, 25 maggio 2011, n. 20895).
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte un condomino, con una forte sindrome maniacale, aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell’edificio senza che vi fosse alcuna connessione logica tra di esse, eccetto il solo fatto di appartenere al genere femminile.
Le pedinava e le braccava nell’ascensore minacciandole di morte e insultandole in vario modo. Il suo bersaglio non era una singola donna, ma l’intero genere femminile residente nel condominio.
Risulta interessante indagare il ragionamento della Corte nella configurazione del delitto di stalking per la condotta ivi descritta.
Il supremo consesso ha ritenuto riduttiva la lettura della norma per cui gli atti persecutori devono indirizzarsi verso un solo soggetto ed ha sussunto le varie condotte moleste perpetrate ai danni di più persone di sesso femminile nel reato di cui all’art. 612-bis, integrandone un’unica violazione.
Secondo il pensiero della Corte (ribadito recentemente da Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648) il fatto può essere costituito da due sole condotte, purché idonee a cagionare nella vittima un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.
E l’indefettibilità dell’evento nella costruzione della fattispecie è dimostrata dall’assunto per cui può configurarsi reato anche nei confronti di chi non è stato direttamente oggetto di atti persecutori, ma abbia subito gli effetti negativi della condotta indicati nella norma incriminatrice.
Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgere altri soggetti o comunque costituirne molestia, come nell’ipotesi di chi minacci «d’abitudine ogni persona attendendo ogni mattina nello stesso posto un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro».
È «ineludibile l’implicazione che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere». E «se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza turbamento in entrambe».
Pertanto, nel caso di specie, l’imputato è stato condannato per il reato di stalking ai danni dell’intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il fatto ha generato nelle altre paure e stati d’ansia nell’eventualità di incontrare l’aggressore nell’edificio, costringendole a mutare le proprie abitudini.
Si può concludere che la lettura della norma operata dalla Corte per l’applicazione estensiva dello stalking al contesto condominiale consente di apprestare un efficace strumento di tutela anche per tutti coloro che in via indiretta subiscono un turbamento alla propria tranquillità domestica e sono o si sentono costretti ad alterare il proprio modus vivendi.
http://www.studiocataldi.it/news_giurid … _15124.asp
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