Spese inesigibili
Salva diversa disposizione del regolamento condominiale contrattuale, l’amministratore ha diritto di agire senza previa delibera assembleare – trattandosi di attribuzione propria – per riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni. In quest’ottica, deve ritenersi legittimo il comportamento dell’amministratore che si è insinuato nel fallimento come creditore chirografario, relativamente alle somme non riscosse dal condomino fallito.
A mio giudizio, le spese inesigibili devono essere poste a carico di tutti i condomini del complesso condominiale – sempre che non sia possibile il recupero nei confronti dell’acquirente dell’immobile venduto all’asta – alla stregua dell’articolo 1123, comma 1, codice civile, e non in base al criterio dell’uso o dell’utilizzazione separata, di cui agli ulteriori commi dell’articolo 1123, codice civile.
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