Spese di adeguamento dell’ impianto ascensore
Occorre tener presente che le spese relative agli ascensori non sono solo quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche quelle di adeguamento dell’impianto alla normativa CE – normativa Uni-En 81/80 – che è obbligatoria solo per gli ascensori installati dopo il 1 luglio 1999.
Per gli ascensori installati prima di tale data, non vi è nessun obbligo di adeguamento, anche alla stregua della recente sentenza del Tar del Lazio in data 25 marzo 2010 n. 5413, che ha annullato il decreto del ministro delle Attività produttive 26 ottobre 2005: quest’ultimo aveva imposto retroattivamente l’applicazione della normativa Uni-En 81/80 agli ascensori installati prima del 1 luglio 1999.
A meno che le opere da eseguire siano state imposte dalle autorità di controllo, con riferimento al collaudo che avrebbe dovuto essere eseguito entro il 30 settembre 2002, in forza dell’articolo 19,comma 3, del Dpr 162/99, come modificato dall’articolo 1 del Dpr 129/2002 ovvero con riferimento ai controlli biennali. Ove l’adeguamento riguardasse un impianto posteriore all’1 luglio 1999, si ritiene che alle spese di adeguamento debbano contribuire anche i condomini del piano terra, in quanto comproprietari dell’impianto, a norma dell’articolo 1117 del codice civile e/o del regolamento condominiale contrattuale.
Si tenga presente, alla stregua della sentenza della Cassazione 25 marzo 2004, n. 5975, che gli interventi di adeguamento dell’ascensore alla normativa CE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, attengono all’aspetto funzionale dello stesso, ancorchè ruguardino l’esecuzione di opere nuove, l’aggiunta di nuovi dispositivi e l’introduzioni di nuovi elementi strutturali. Si tenga anche presente che, in tema di spese di manutenzione straordinaria dell’ascensore, la giurisprudenza non si è mai pronunciata univocamente circa l’obbligo di partecipare a tali spese, da parte dei condomini non utenti dell’ascensore.
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