In Condominio, il proprietario che abita in una casa ricavata dal sottotetto priva dell’allaccio all’impianto centralizzato di riscaldamento non deve pagare le spese per il riscaldamento.
L’assemblea non può addossare sul titolare le spese di un servizio di cui non usufruisce. Il proprietario della mansarda, il quale non usufruisca del gas condominiale, non può vedersi addebitate le spese per la gestione del riscaldamento centralizzato e nemmeno quelle della manutenzione dello stesso.
Lo ha chiarito il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 14135 del 14 dicembre 2015. Ma Lo dice anche anche la giurisprudenza consolidata della Cassazione.
Poiché l’impianto di riscaldamento in comunione tra i condomini termina dove le condutture verticali dell’impianto centralizzato si diramano ai singoli appartamenti, se in un alloggio manca tale diramazione, prima di tutto non si usufruisce del riscaldamento condominiale, inoltre il proprietario non è contitolare dell’impianto centralizzato e non deve pagare le spese necessarie per la relativa manutenzione.
L’impianto centralizzato non è da considerare una parte comune per tutti i proprietari dell’immobile: chi non ha le apposite diramazioni, non può allacciarsi e manca il presupposto per l’attribuzione della proprietà pro quota. E manca il fondamento per l’obbligo di pagamento anche per le spese di manutenzione.
Come opporsi a spese addebitate scorrettamente dal condominio
Se devi opporti alle delibere condominiali che illegittimamente ti hanno addebitato le spese di riscaldamento, se non ti servi dell’impianto comune, devi munirti di una perizia tecnica confermata dalla CTU disposta dal giudice che deve mettere in chiaro che l’alloggio non è allacciato all’impianto centralizzato del condominio.
La recente riforma del condominio [Art. 118 co. 4, cod. civ.] consente a tutti i singoli proprietari di appartamenti in condominio di staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Unico limite: se dal distacco derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
http://www.ediltecnico.it/38874/sottotetto-non-riscaldato-non-si-paga-il-riscaldamento/
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.