Sostituzione della cabina
La sostituzione della cabina dell’ascensore non costituisce innovazione ex articolo 1120 del codice civile ( Corte di appello di Milano 9 ottobre 1987 n. 1983 ) per cui non sono applicabili le norme che riguardano le innovazioni voluttuarie, ex articolo 1121 del codice civile, che se suscettibili di utilizzazione separata possono comportare l’esenzione della spesa per i dissenzienti.
La spesa andrà divisa secondo i criteri di cui all’articolo 1124 del codice civile che assimila e assoggetta alla stessa disciplina le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale e, quindi, dell’ascensore, senza alcuna distinzione tra le une e le altre, ( Cassazione civile 25 marzo 2004 n. 5975 ) e quindi secondo la tabella ascensore se questa è formata secondo quelle indicazioni di legge.
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