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Soglia ritenute fiscali 500 euro per condominio

Soglia ritenute fiscali 500 euro

Soglia ritenute fiscali 500 euro

Con riferimento alle nuove regole previste per il versamento delle ritenute d’acconto del 4% inferiori a 500 euro operate dal condominio sui corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto, di opera o di servizi, ci chiediamo:

La soglia di 500 euro prevista (al di sotto della quale si può non versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo), si riferisce al singolo appalto o nel complessivo di più appalti nel mese? – Soglia ritenute fiscali 500 euro

La novità si riferisce è contenuta nel comma 36 della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016).

Dal 1° gennaio di quest’anno cambiano le regole in merito al versamento della ritenuta del 4% operata dal condominio.

La ritenuta è dovuta sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell’ esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali.

Ad esempio manutenzione ascensore, ditta pulizia, ditta di giardinaggio, ecc….

In particolare, è previsto che, la ritenuta è da versare secondo le regole ordinarie (ossia entro il 16 del mese successivo quello di pagamento del corrispettivo) solo se supera la soglia di 500 euro.

Ad ogni modo, le ritenute non versate perché di importo NON superiore alla predetta soglia di 500 euro.

Andranno, comunque, versate dal condominio entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno.

Quindi:

Se ad esempio la ritenuta operata dal condominio sul corrispettivo pagato a gennaio alla ditta di ascensore, è pari a 600 euro questa va comunque versata entro il 16/02/2017; qualora invece, ad esempio, la ritenuta fosse pari a 400 euro questa “può” essere versata entro il 30 giugno.

Mancanza di chiarimenti ufficiali da parte dell’ agenzia delle entrate

Ad oggi, mancando ancora qualsiasi chiarimento in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

E’ possibile ritenere, pertanto, che la soglia dei 500 euro si riferisca alla ritenuta operata sul singolo corrispettivo (ossia sulla singola fattura) pagato alla ditta.

Ciò anche se il comma 36 della manovra lascia spazio a qualsiasi tipo di interpretazione.

Infatti in esso si legge espressamente quanto segue: 

“Dopo il comma 2 dell’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 e’ effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500.

Il condominio e’ comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo”.

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