Sito internet condominiale e privacy
La decisione di attivare un sito internet condominiale deve rispettare determinati requisiti e dev’essere attuata in modo da non ledere la privacy dei condomini.
Avv. A. Gallucci scrive…
Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Questo il contenuto dell’art. 71-ter inserito nelle disposizioni di attuazione del codice civile dalla così detta riforma del condominio.
Due annotazioni: le spese di gestione e attivazione a carico dei condomini, vuol dire che il costo del sito dev’essere pagato dai proprietari e non dagli inquilini.
La norma non è inserita tra quelle inderogabili sicché potrebbe ipotizzarsi una partecipazione del conduttore, per il caso in cui egli sia messo nelle condizioni di fruire del sito internet del condominio.
Le spese relative al sito internet – in assenza di specifica indicazione normativa – devono essere ripartite tra tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà, salvo diverso accordo.
Contenuto del sito condominiale
La legge non predetermina il contenuto del sito, o meglio specifica che in esso devono essere contenuti i documenti indicati dalla deliberazione condominiale con la quale s’è deciso sull’attivazione.
Quali documenti, quindi, possono essere inseriti sul web?
Forniamo qui di seguito un elenco meramente indicativo:
a) registro di anagrafe condominiale;
b) registro di contabilità;
c) registro nomina e revoca amministratori;
Sito internet condominialed) registro verbali con allegato regolamento condominiale (se esistente);
e) documentazione conto corrente condominiale;
f) recapiti vari dell’amministratore e dei condomini che abbiano rilasciato liberatoria all’utilizzazione.
Vale la pena ricordare che ai sensi dell’art. 1129, secondo comma, c.c. l’amministratore, all’atto di accettazione della nomina, deve sempre comunicare il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
Fermo restando quest’obbligo, se l’assemblea decidesse di attivare il sito internet condominiale, potrebbe decidere di mettere a disposizione quei documenti in modalità on-line; un buon modo per evitare di spostarsi per prendere visione ed estrarre copia delle carte.
Sito condominiale e riservatezza dei condomini
Quali limiti può incontrare una deliberazione condominiale di attivazione del sito internet condominiale?
Oppure: se l’assemblea si limita a deliberare l’attivazione del sito con indicazione dei contenuti attraverso rimando alla legge (es. si delibera di attivare il sito internet condominiale per il cui contenuto ci si rifà ai documenti condominiali indicati nel codice civile), quali sono i limiti che l’amministratore di condominio non dovrà oltrepassare?
E soprattutto: quali garanzie di sicurezza richiedere e pretendere?
E’ evidente, infatti, che un uso inappropriato del web può ledere la riservatezza dei condòmini e della stessa compagine.
Il Garante della privacy, in una propria guida orientativa, ha ricordato che solo le persone che ne hanno diritto possono consultare ed estrarre copia dei documenti condominiali. Devono quindi essere previste delle procedure, ad esempio l’autenticazione tramite password individuale, che consentano l’accesso sicuro a tali documenti digitali.
È necessario, ha proseguito l’Autorità di garanzia, prestare particolare attenzione nel caso in cui siano trattati, tra l’altro, i dati sensibili – come quelli che si riferiscono alle condizioni di salute di una persona – o quelli giudiziari (Il condominio e la privacy).
Così, ad esempio, Tizio potrà conoscere i dati relativi alla gestione delle cose comuni ma non quelli relativi a Caio, suo vicino, se questi ha negato l’autorizzazione al trattamento.
E’ bene ricordare che esistono dei dati rispetto ai quali non è possibile opporre il diniego di autorizzazione al trattamento (ossia alla loro comunicazione o comunque accessibilità) perché già pubblici per legge (si pensi a quelli sulla proprietà immobiliare) o comunque necessari per il normale funzionamento del condominio (es. domicilio per la spedizione delle comunicazioni).
Prevedere, assieme all’attivazione del sito internet condominiale, l’attivazione di una casella p.e.c. per ogni condomino può voler dire risparmiare ogni anno sulle famigerate spese postali.
http://www.lavorincasa.it/articoli/in/c … e-privacy/
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