Sfratto a chi non paga le rate di condominio
Se un inquilino non paga le rate condominiali di sua spettanza può subire lo sfratto per morosità da parte del proprietario qualora sul contratto di locazione lo stesso si sia impegnato a versare le quote a lui spettanti.
Per non essere sfrattati non basta essere in regola con il solo canone mensile di affitto. Infatti, se il contratto di locazione è relativo a un immobile abitativo e contiene l’impegno del conduttore a rimborsare gli oneri accessori, qualora lo scoperto di questi ultimi superi le due mensilità di canone, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto per morosità [1].
Gli oneri accessori possono essere, appunto, le spese di condominio che il conduttore si sia impegnato esplicitamente a pagare con la firma del contratto di affitto.
Risultato: se per due mesi di fila il conduttore non paga il condominio, può essere sfrattato.
Qualora, invece, si tratti di locazione a uso diverso, come nel caso di immobile a uso commerciale, l’incidenza dello scoperto per oneri accessori può portare alla risoluzione del rapporto solo previa valutazione della rilevanza di tale inadempimento nell’economia del contratto, compito che spetta solo al giudice.
In altre parole, il giudice valuterà quanto grave sia l’inadempimento delle spese condominiali in relazione all’importo del canone di affitto.
Se, infine, il contratto non prevede il pagamento di oneri accessori, ma solo del canone, e non si fosse di fatto costituita la prassi di un loro rimborso da parte dell’inquilino, nulla potrebbe essere preteso dal locatore per il mancato pagamento degli stessi.
http://www.laleggepertutti.it/61162_sfr … j3p0g.dpuf
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