Il condominio non paga il direttore dei lavori? Giusta l’azione di recupero del credito fondata sull’attività svolta
Il condominio Alfa delibera l’esecuzione d’interventi di manutenzione e affida la direzione dei lavori a Tizio. Al termine dei lavori la compagine non ha versato l’intero importo pattuito quale corrispettivo per la prestazione del tecnico. Questi, che pretende d’essere pagato, propone un’azione per decreto ingiuntivo. Ne segue l’opposizione del condominio che viene accolta. Da qui l’appello del tecnico (Tizio), che viene accolto: egli ha il diritto d’essere retribuito, nella misura indicata nella fattura posta alla base del decreto ingiuntivo, per l’opera svolta. Da qui il ricorso per Cassazione avverso questa decisione. Gli ermellini, con la sentenza n. 14420 del 10 agosto 2012, hanno rigettato il succitato ricorso. Secondo loro, tra le altre cose, il giudice d’appello aveva ben motivato la propria decisione di dar ragione al tecnico. Vale la pena riportare il passaggio della decisione d’appello, citato in Cassazione, che dà idea di quello che deve essere l’onere probatorio che chi vanta un credito per simili prestazione deve affrontare.
Si legge in sentenza: " va rilevato che l’appellante ha adeguatamente provato di aver svolto l’incarico affidatogli dall’appellato, mentre, non solo quest’ultimo (il condominio n.d.A.) non ha adeguatamente dimostrato l’esistenza di una violazione dell’obbligo di diligenza da parte del professionista, ma le risultane istruttorie acquisite sembrano escluderne la sussistenza. Ed invero, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, deve darsi atto che dalla documentazione prodotta risulta in maniera esauriente come l’appellante abbia costantemente seguito l’andamento dei lavori, provvedendo di volta in volta ad effettuare i rilievi alla ditta appaltatrice e a partecipare agli incontri, onde porre in grado il condominio di adottare decisioni che erano di sua competenza. Nè, per sostenere il contrario, appare determinante il rilievo di una asserita tardività di intervento del direttore dei lavori per far rilevare il mancato rispetto del termine da parte dell’appaltatore, sul perchè un ordine di servigio sarebbe stato tardivamente emesso. Ciò vale in particolare con riferimento al contestato ritardo nell’istallazione del sistema di allarme, che doveva essere apposto ai ponteggi, perchè conforme all’esperienza appare la condotta del professionista che ha ritenuto di emettere (invito formale a rispettare quanto contrattualmente previsto all’appaltatore, allorchè lo stato di avanzamento del ponteggio rendeva effettivamente utile il posizionamento dell’impianto. Al riguardo, inoltre;, non è superfluo rilevare che spetta al professionista, in difetto di specifiche previsioni, stabilire le modalità con le quali deve intervenire per portare a termine il suo incarico. Ugualmente nessun addebito sembra potersi formulare al professionista in relazione all’obbligo di informare periodicamente il condominio circa l’andamento dei lavori. Dagli atti emerge, infatti, che il professionista ha tenuto costantemente informato il condominio e che ha altresì provveduto ad emettere i SAL, mentre la documentazione acquisita, induce ad escludere il condominio non ne abbia avuto conoscenza prima del giudizio. In presenza di tale risultanze processuali e in difetto di più precisi elementi di prova in ordine all’esistenza di una condotta negligente dall’appellante il gravame deve essere accolto" (Cass. 10 agosto 2012 n. 14420).
Insomma oltre ad affermare che il lavoro non è stato ben eseguito bisogna anche darne prova.
Avv. Alessandro Gallucci
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