Sanzioni al portiere di condominio: Come tutti i lavoratori, anche il portiere del condominio ha il dovere di attenersi al proprio contratto di lavoro, senza infrangerne le regole.
Ma cosa succede se viene meno ai suoi obblighi, ad esempio arrivando in ritardo rispetto all’ orario stabilito, oppure presentandosi ubriaco, assentandosi senza permesso oppure rifiutandosi di consegnare la posta?
In questi casi, i doveri dell’amministratore in veste di datore di lavoro, attraverso l’istituto della contestazione disciplinare, deve provvedere a richiamare il lavoratore riguardo l’eventuale infrazione, e successivamente potrà anche infliggere una sanzione, secondo la gravità dell’inosservanza, come previsto dall’ articolo 7 della legge 300/1970 e dalla contrattazione collettiva.
Infatti, i contratti collettivi stabiliscono, in base al peso della violazione, una serie di provvedimenti disciplinari che, in ordine di gravità, sono:
Rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di cinque giorni (si veda il Ccnl Proprietari di fabbricato) o per dieci giorni (Ccnl Studi professionali e Ccnl Amministratori di condominio).
Le sanzioni possono arrivare, nei casi più gravi, al licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo (con preavviso) o per giusta causa (senza preavviso).
Tempistiche da rispettare
Fatta eccezione per il rimprovero verbale (che deve essere immediato) le contestazioni devono essere sempre comunicate per iscritto dall’amministratore di condominio, tramite raccomandata a mano oppure con ricevuta di ritorno, con tempestività rispetto al verificarsi dei fatti e riportandoli in modo chiaro e preciso.
Inoltre, non potrà essere ritenuta valida la contestazione avvenuta per un fatto avvenuto mesi addietro, anche se l’evento è grave (come un portinaio che abbia prelevato del denaro da un appartamento), fermo restando il fatto che il datore di lavoro dovrà avere il tempo di venire a conoscenza dell’illegittimità della condotta del lavoratore e quindi di contestare (Corte di cassazione, sentenza 6348/2000).
Il dipendente, dal momento in cui riceve la contestazione ha cinque giorni di tempo per rispondere, in forma verbale, scritta o per chiedere di essere convocato alla presenza del proprio rappresentante sindacale (in quest’ultimo caso, il delegato sindacale potrà cercare di risolvere la situazione nel modo più “indolore”.
Trascorso questo periodo, se il portiere non ha presentato alcuna giustificazione o l’ha fornita ma non è stata ritenuta valida dalla controparte, allora l’ amministratore potrà procedere ad applicare la sanzione, che andrà impartita entro 30 giorni secondo il Ccnl dei Proprietari di Fabbricato.
Iter disciplinare interrotto
Può accadere che, qualche volta, l’amministratore non prosegua l’iter disciplinare oppure, per sua dimenticanza, non faccia più alcun cenno.
In questo caso l’iter iniziato non potrà aver nessuna conseguenza e la contestazione decade.
Il lavoratore che ritenesse ingiusta la sanzione disciplinare potrebbe impugnarla, promuovendo, nel lasso dei 20 giorni successivi all’applicazione, anche per mezzo dell’associazione sindacale di appartenenza, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso la Direzione provinciale del lavoro.
Questo collegio arbitrale è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro.
In questo caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio nominato.
In seconda istanza, il portiere potrà ricorrere al giudice del lavoro, sottoponendogli il caso.
Qualche esempio di sanzioni al portiere di condominio
la multa, che non può superare l’ammontare di 4 ore di salario, può essere inflitta per recidiva oppure per assenza ingiustificata dal servizio per una intera giornata.
Mentre si può arrivare al licenziamento per ripetuta ubriachezza in servizio, per assenza ingiustificata per più giorni consecutivi o se nel periodo di malattia si esegue lavoro subordinato presso terzi.
Al lavoratore recidivo possono essere contestati anche gli eventi passati, a meno che non siano decorsi due anni dal loro accadimento.
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