- Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17
e’ inserito il seguente:
“Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed
estensione del regime del reverse charge per il contrasto
dell’illecita somministrazione di manodopera). – 1. In deroga alla
disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, i soggetti di cui
all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette
nello Stato (…ossia anche i condomini), ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. - L’obbligo di cui al comma 1 e’ relativo a tutte le ritenute
fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle
imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle
retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato
nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. - L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del
versamento dovuto e’ versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici. - Il committente che ha ricevuto le somme necessarie
all’effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilita’ di
utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il
termine previsto dall’articolo 18 e con le modalita’ previste
dall’articolo 19, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute
ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso
quale soggetto per conto del quale il versamento e’ eseguito. - Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al
committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi
ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste
trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e,
per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati
mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente
nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il
dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in
esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della
retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione
ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente
nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle
relative alla prestazione affidata dal committente;
b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento
necessarie per l’effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma- Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il
diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o
affidataria, quest’ultima puo’ allegare alla comunicazione di cui al comma 5 inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all’esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti. - Il committente procede al versamento con le modalita’ di
cui al comma 4.
- Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il
- Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili
per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta
esecuzione delle stesse, nonche’ per il versamento, senza
possibilita’ di compensazione, laddove entro il termine di cui al
comma 3 non abbiano provveduto all’esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6 e non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5. - I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento
delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e
subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine di cui al comma 3 e dei
corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o
affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonche’ integralmente
nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma 3 o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti. - Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine di cui al comma 3 e con le modalita’ indicate nel comma 5 i dati ivi richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al comma 3 o non inviino la richiesta di compensazione di cui al comma 6, ovvero inviino una richiesta di compensazione di cui al comma 6 con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi e’ preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e’ stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
- Laddove entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, le
imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici
effettuino il versamento di cui al comma 3 al committente o
richiedano la compensazione di cui al comma 6 e trasmettano i dati
richiesti ai sensi del comma 5, il committente procede al versamento
delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha
effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e addebitando
allo stesso gli interessi e le sanzioni versati. - Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle
imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l’effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell’effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest’ultimo, comunicano tale situazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei loro confronti. - Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono
eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le
procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al committente
tale opzione entro la data di cui al comma 3 e allegando una
certificazione dei requisiti di cui al presente comma, qualora
nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza
prevista dal comma 3:
a) risultino in attivita’ da almeno cinque anni ovvero abbiano
eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti
registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2
milioni;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati
agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi
previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali
siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati
provvedimenti di sospensione. - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, la certificazione di cui al comma 12 e’ messa
a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate
mediante canali telematici e l’autenticita’ della stessa e’
riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico
messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. - Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono disciplinate le modalita’ per il rilascio
e il riscontro della certificazione prevista dal comma 12; con
ulteriori provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate
possono essere disciplinate ulteriori modalita’ di trasmissione
telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative a
quella di cui al comma 5, che consentano anche il tempestivo
riscontro delle stesse da parte dell’Agenzia delle entrate. - In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1,
per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese
subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, e’ esclusa la
facolta’ di avvalersi dell’istituto della compensazione quale
modalita’ di estinzione delle obbligazioni relative a contributi
previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori,
maturati in relazione ai dipendenti di cui al comma 1. Detta
esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali,
assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata
del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente
impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. - Il soggetto obbligato in base alle disposizioni di cui al
presente articolo che non esegue, in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze, il versamento delle ritenute e’ soggetto alla
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13, comma 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. - Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al
presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, il versamento delle ritenute, e’ punito ai sensi
dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
con l’applicazione delle soglie di punibilita’ ivi previste.”. - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2020. - All’articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) e’
aggiunta la seguente: “a-quinquies) alle prestazioni di servizi,
diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate
tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati
da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita’ del
committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprieta’ di
quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La
disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e
societa’ di cui all’articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro
disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;”. - L’efficacia della disposizione di cui al comma 3 e’ subordinata
al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea,
dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
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