Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due documenti di prassi, riguardanti l’applicazione dell’aliquota IVA al ricorrere di due particolari ipotesi: la fornitura del materiale per la posa in opera, senza collanti, del pavimento in laminato (tipo “parquet”) e la cessione di piattaforme elevatrici.
Nel primo caso, esaminato con la risoluzione n. 71/2012, è stata ritenuta determinante – ai fini dell’applicabilità dell’IVA ridotta del 10% di cui al n. 127-terdecies) della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972 – la qualificazione del parquet: secondo l’Amministrazione finanziaria, tale bene non può essere considerato “finito”, poiché si tratta di pavimenti pur sempre riconducibili alla categoria dei materiali di rivestimento. Le singole liste che compongono la pavimentazione, indipendentemente dalla circostanza che il parquet venga montato senza l’uso di collanti, non costituiscono, infatti, elementi dotati di per sé di una propria individualità e autonomia funzionale, e una volta smontate – anche se suscettibili di riutilizzo – perdono le proprie caratteristiche strutturali di pavimentazione.
Conseguentemente, deve ritenersi inapplicabile la predetta aliquota IVA agevolata, riservata, invece, ai soli beni finiti – escluse le materie prime e semilavorate – impiegati per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della L. n. 457/1978 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica), ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle precedenti lett. a) e b).
A conferma di tale orientamento, sono stati richiamati alcuni principi ormai consolidati di prassi:
– per beni finiti, cui si applica l’aliquota agevolata, si intendono quelli che, anche successivamente al loro impiego nella realizzazione dell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile (C.M. n. 1/1994);
– diversamente, non sono considerati beni finiti quelli che, pur essendo tali per il cedente che li ha prodotti, rappresentano materie prime e semilavorate per il cessionario (C.M. n. 14/1981). È il caso, ad esempio, dei mattoni, delle maioliche o dei chiodi, a differenza degli ascensori, dei montacarichi, degli infissi, dei sanitari o dei prodotti per gli impianti elettrici, idrici e a gas.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che il suddetto intervento può beneficiare della detrazione del 55% delle spese sostenute per il risparmio energetico, a norma dell’art. 1, comma 345, della L. n. 296/2006, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dall’allegato “B” del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, nonché gli ulteriori adempimenti posti a carico del contribuente per beneficiare della detrazione. Sul punto, si osservi che tale documento precisa che deve trattarsi di “pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno”, mentre l’Enea – ente preposto alla verifica e al controllo dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa, in ordine al conseguimento del risparmio energetico – contempla altresì, nelle proprie schede riguardanti la trasmittanza termica, anche l’ipotesi del “pavimento contro terra”.
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