Rispondendo a un iterpello proposto dal Gestore dei Servizi Energetici l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i condomini che realizzano impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw o che cedono, a fini commerciali, tutta l’energia prodotta con impianti fino a 20 kw, si configurano – sul piano fiscale – come società di fatto e come tali realizzano reddito d’impresa. La Risoluzione del 10 agosto 2012, 84/E individua in tale società di fatto un soggetto d’imposta che svolge attività commerciale abituale, fonte di reddito, e che pertanto è obbligata a fatturare la vendita dell’energia prodotta.
In questo caso, il gestore acquirente è tenuto all’applicazione della ritenuta d’acconto sulla tariffa incentivante o conto energia che corrisponde. La società di fatto tra condomini, pertanto, deve emettere fattura nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Ai sensi dell’art. 28, D.P.R. n. 600 del 1973, il gestore (GSE) è tenuto a operare nei confronti della società di fatto la ritenuta del 4% sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete. Ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, la società di fatto tra condomini in questo caso diventa soggetto d’imposta autonomo e quindi è tenuto a redigere. Nel testo della risoluzione l’agenzia delle entrate precisa che "nell’ipotesi in cui negli spazi condominiali venga realizzato un impianto fotovoltaico avente le caratteristiche che sulla base delle indicazioni rese nella citata circolare n. 46/E del 2007 configura lo svolgimento di un’attività 7 commerciale abituale, vale a dire di potenza fino a 20 kw la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, oppure, di potenza superiore ai 20 kw, il condominio non può mai configurarsi come soggetto che svolge l’attività di produzione e vendita dell’energia. In tale ultima circostanza occorre, quindi, individuare il soggetto a cui attribuire il reddito d’impresa. Al riguardo si evidenzia che in presenza di in presenza di una intesa verbale oppure di un semplice comportamento concludente il quale sia idoneo a dimostrare l’intento delle parti di stipulare un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale si può individuare una società di fatto.".
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