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Risparmio energetico, cessione 65% per incapienti

I contribuenti con reddito basso che non pagano tasse, e che quindi non possono fruire degli sconti fiscali, quest’anno possono cedere l’ecobonus del 65% per lavori realizzati su parti comuni condominiali alla ditta che li ha eseguiti.

Fino al 31 dicembre 2016 chi esegue interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico sulla propria casa potrà continuare a godere delle detrazioni fiscali rispettivamente al 50% e al 65%, insieme al bonus mobili. Ma accanto alla proroga delle detrazioni fiscali è stata introdotta una novità che riguarda i contribuenti che ricadono nella cosiddetta no tax area.

Tali soggetti solo quelli che percepiscono un reddito, ma che è al di sotto della soglia degli 8.000 euro annui e come tale si collocano in una fascia esente da tassazione e non possono fruire di sconti fiscali. Tali soggetti quando decidono di effettuare interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali possono cedere sotto forma di credito alla ditta che esegue i lavori la detrazione Irpef al 65% che loro non possono utilizzare. L’Agenzia delle entrate ha dettato le modalità per la cessione del credito precisando che l’incapienza dei contribuenti deve sussistere nel periodo di imposta 2015 e che la stessa cessione dell’ecobonus deve avvenire solo ed esclusivamente nei confronti dei fornitori che eseguono i lavori di risparmio energetico su parti comuni del condominio.

Il credito che viene ceduto è pari al 65% dei costi a carico del singolo condomino in base alla tabella millesimale di ripartizione e riguarda le spese che sono state sostenute nel 2016 anche se iniziate in anni precedenti. È necessario che il condominio paghi tramite bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2016 le spese che corrispondono alla parte non ceduta sotto forma di credito. Per cedere l’ecobonus al fornitore, i condòmini devono manifestare tale volontà nella delibera dell’assemblea condominiale che approva i lavori. In alternativa è sufficiente una comunicazione che potrà essere inviata in un secondo momento al condominio che a sua volta lo comunicherà al fornitore che dovrà poi accettare la cessione del credito a titolo di parziale pagamento delle spese sostenute. Spetterà poi al condominio entro il 31 marzo del 2017 comunicare all’Agenzia delle entrate una serie di dati affinchè le stesse Entrate possano poi effettuare i dovuti controlli. La ditta che ha eseguito i lavori potrà invece fruire del credito al 65% a partire dal 10 aprile 2017 utilizzandolo in compensazione con il modello F24.

www.cosedicasa.com/lavori-di-risparmio-energetico-detrazione-65-cedibile-alla-ditta-51112/

 

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