Risarcito l’inquilino se il padrone di casa non paga il condominio
Se l’inquilino ha pagato regolarmente l’affitto con le spese accessorie, può agire contro il padrone di casa, chiedendo al giudice la “risoluzione del contratto” per grave inadempimento, oltre ovviamente al risarcimento dei danni. In questo modo, egli potrà lasciare l’appartamento senza dover più nulla al padrone di casa, ma anzi avanzando un indennizzo per il danno subito. Se il danno non può essere quantificato, sarà risarcito “secondo quanto appare equo” al tribunale (cosiddetta “via equitativa”).
La responsabilità del locatore di casa discende dal codice civile che impone a quest’ultimo di mantenere l’immobile in modo che esso possa servire all’uso convenuto con l’inquilino (ossia la locazione); deve inoltre garantirne il pacifico godimento durante l’esecuzione del contratto. In ogni caso – ma la questione è controversa – si potrebbe tentare un’azione “possessoria” degli inquilini contro il condominio – ove siano stati privati, del “compossesso” dell’ascensore e del telecomando per l’accesso all’autorimessa – per ottenere la consegna delle chiavi/telecomando da parte dell’amministratore di condominio.
Quel che sembrerebbe certo, invece, è che i condomini non possono intentare una causa di tipo ordinario nei confronti del condominio per la consegna delle chiavi/telecomando (quindi, a prescindere dal provvedimento d’urgenza possessorio).
E, infatti – salvo esame della fattispecie in concreto – l’amministratore potrebbe eccepire, in quel giudizio, di aver legittimamente sospeso l’uso dei servizi condominiali (ascensore e portone automatico), stante il mancato versamento delle spese.
E ciò perché l’amministratore ha agito correttamente in base alla legge che dispone : “In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.
D’altra parte, la chiusura dell’ascensore e la mancata consegna del telecomando non impediscono del tutto l’uso della proprietà esclusiva e delle parti comuni, posto che dovrebbe essere possibile raggiungere l’appartamento mediante le scale e utilizzare l’autorimessa aprendo il portone manualmente. http://www.laleggepertutti.it/58790_aff … j6O2U.dpuf
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