Ripartizione spese per installazione di nuovo ascensore condominiale
In tema di installazione d’un impianto di ascensore, anche dopo l’entrata in vigore della riforma, la spesa dev’essere ripartita in base ai millesimi di proprietà.
Ascensore in condominio
L’ascensore, a dirlo è l’art. 1117 c.c., deve considerarsi un impianto di proprietà comune.
Il motivo di tale scelta operata dal legislatore è subordinata al rispetto di un requisito: che l’impianto di cui stiamo trattando sia destinato all’uso comune.
Un ascensore che serve solamente i condomini dell’ultimo piano dovrà essere considerato di loro esclusiva proprietà.
La menzione dell’impianto nell’art. 1117 c.c., quindi, non deve trarre in inganno: la legge parla di condominialità dei beni di cui all’articolo citato e comunque di quelli equiparabili ma fa sempre salva la possibilità di dimostrare il contrario, ossia che, nel nostro caso l’ascensore, un determinato bene od impianto possa essere considerato di proprietà di solamente un condomino o magari di pochi comproprietari.
Non ci soffermiamo in questo momento sulla distinzione tra condominialità e presunzione di condominialità: è di quest’ultima che, solitamente, si sente parlare anche se la Cassazione a Sezioni Unite, sia pur nel lontano 1993, ebbe modo di specificare che i beni devono essere considerati condominiali e non presumersi tali.
Sempre in generale è bene ricordare che ai sensi del terzo comma dell’art. 1123 c.c.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Si tratta del così detto condominio parziale. Tradotto in termini più semplici: per l’ascensore della scala A paga solamente chi abita in quella scala poiché quell’impianto è di proprietà solamente dei condomini di quella parte d’edificio.
Installazione di un nuovo ascensore
Ascensore in condominioSe in un condomino v’è l’ascensore ogni intervento che lo riguarda, si tratti di sostituzione, manutenzione ordinaria o straordinaria, dev’essere considerato un intervento conservativo di un bene già esistente.
In conseguenza di ciò le spese che discendono dalle opere di volta in volta necessarie dovranno essere ripartite tra i vari condomini ai sensi dell’art. 1124 c.c. a mente del quale:
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Si tratta di una particolare forma di ripartizione delle spese che tiene conto dell’uso in virtù di quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 1123 c.c.
L’art. 1124 c.c. così come formulato, è stato modificato dalla legge n. 220/2012; prima dell’entrata in vigore della così detta riforma del condominio, l’applicazione di tale norma (dettata solo per le scale) agli ascensori era stata sancita dai giudici di merito e legittimità (Cass. 29 marzo 2004 n. 5975).
Diverso è il caso dell’installazione ex novo di un ascensore. In tale ipotesi, a ricordarlo è la Cassazione, le spese di installazione dell’ascensore nell’edificio in condominio debbono essere ripartite secondo il criterio dell’art. 1123 c.c. relativo alle innovazioni deliberate dalla maggioranza e cioè in proporzione del valore della proprietà di ciascun condominio (così Cass. 10 gennaio 1996 n. 165).
Insomma trattandosi di un’innovazione le spese devono essere ripartite tra tutti secondo i millesimi di proprietà.
La riforma del condominio che, come si diceva, ha previsto la modifica dell’art. 1124 c.c. specificando espressamente l’ascensore, non ha cambiato nulla in merito.
Il fatto, leggendo le norme, dovrebbe apparire palese ma non è così, evidentemente, s’è vero, com’è vero, che iniziano a venir fuori i primi provvedimenti giurisprudenziali utili a delineare l’ambito applicativo dell’art. 1124 c.c.
In un caso risolto in via interlocutoria (si trattava d’un procedimento cautelare) dal Tribunale di Torino, un’assemblea condominiale aveva deciso la ripartizione delle spese di un intervento riguardanti un nuovo ascensore ai sensi dell’art. 1124 c.c.
Il magistrato adito ha sospeso l’efficacia della delibera relativamente al criterio di ripartizione delle spese specificando che l’art. 1124 c.c., come modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, si riferisce unicamente alla manutenzione ed alla sostituzione (delle scale e) degli ascensori, e non anche all’installazione ex novo di un nuovo ascensore (Trib. Torino 28 agosto 2013).
Per queste fattispecie continua ad applicarsi quanto detto sopra.
http://www.lavorincasa.it/ripartizione- … dominiale/
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