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Ripartizione spese condominio tra venditore e acquirente

Cassazione n.24654 del 3 dicembre 2010 II Sezione Civile

La sezione seconda della Corte di Cassazione civile ha definito come devono essere ripartite le spese di condominio nei rapporti interni tra venditore ed acquirente in caso che il criterio non sia stato stabilito nel contratto di vendita: le spese ordinarie in proporzione al periodo di rispettivo possesso, quelle relative ad innovazioni o straordinarie, invece, in relazione a quando sia stata espressa la decisione d’assemblea anche se l’esecuzione é stata poi differita.
Si conferma la solidarietà tra acquirente e venditore ai sensi dall’art.63 delle Disp.Att. Codice Civile nei confronti del condominio.

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