Ripartizione spese condominiali
Con una recentissima sentenza (n. 657 del 18 gennaio 2010), la Corte di Cassazione si e’ occupata di spese condominiali, ripartizione deliberata dall’assemblea di condominio e delle conseguenze nel caso di scelta di un criterio errato.
Una decisione utile a fare chiarezza sulle conseguenze di scelte sbagliate sopratutto in un periodo, come quello attuale, in cui si svolgono le riunioni condominiali per l’approvazione del rendiconto consuntivo. Secondo i giudici se l’assemblea sceglie uno dei criteri previsti dalle tabelle millesimali, ma questo e’ sbagliato in relazione al caso concreto, il condomino dissenziente puo’ impugnare la delibera.
Si pensi, per fare un esempio, al caso in cui in riunione si decida di usare la tabella per le spese delle scale per ripartire i costi di rifacimento della facciata. In questo caso, chi non si trova d’accordo con la decisione assembleare potrà impugnarla per farla annullare. Il condomino dovrà proporre un’azione giudiziaria, tassativamente entro 30 giorni dall’adozione della deliberazione, se era presenta ma dissenziente, o entro 30 giorni dalla comunicazione se era assente.
Secondo la Cassazione, in sostanza, questo vizio della delibera e’ meno grave di quello che ricorre quando l’assemblea delibera una ripartizione delle spese sulla base di un criterio nuovo non previsto dalle tabelle. In quest’ultimo caso, infatti, la deliberazione sarebbe nulla se non adottata con l’unanimita’ dei consensi di tutti i partecipanti al condominio.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.