Rimozione barriere architettoniche
Rimozione barriere architettoniche, come abbatterle se nel tuo condominio ci sono persone anziane non più capaci di deambulare o disabili e portatori di handicap?
La questione, che spesso diventa controversa nelle assemblee di condominio, è se il portatore di handicap può obbligare il condominio a realizzare il montascale.
Oppure un apposito ascensore e/o tutti gli altri interventi a lui necessari per entrare o uscire dalla propria abitazione.
Si tratta di interventi senza i quali l’utilizzo dell’immobile sarebbe quasi completamente inibito al suo legittimo proprietario portatore di handicap.
Dunque, posto che sugli edifici pubblici (si pensi al Comune, all’Inps, ecc.) l’eliminazione delle barriere architettoniche è divenuta ormai obbligatoria, come bisogna regolarsi invece in quelli privati?
Chi deve sostenere le spese, e come vanno eventualmente ripartite?
Il disabile può obbligare il condominio a interventi straordinari? – Rimozione barriere architettoniche
Iniziamo subito col dire che il disabile non può obbligare il proprio condominio a effettuare lavori volti ad eliminare le barriere architettoniche.
Inoltre, anche per tali lavori, per quanto socialmente necessari, c’è sempre bisogno del consenso anche degli altri proprietari.
Consenso, però, che, fortunatamente, nel 2012 è stato reso più facile da raggiungere.
Infatti, per quanto concerne le innovazioni volte a eliminare le barriere architettoniche, la normativa stabilisce che queste debbano essere approvate con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino la metà del valore dell’edificio.
Non è quindi richiesta né l’unanimità né una maggioranza qualificata.
Questo significa che se anche un singolo condomino si oppone al sostenimento delle spese, se il predetto quorum è ugualmente raggiunto, il disabile la spunta.
Quanto alla ripartizione della relativa spesa, essa non può essere messa a carico del solo disabile, ma andrà ripartita tra tutti i proprietari secondo millesimi.
Ma che succede se il portatore di handicap chiede all’amministratore di convocare l’assemblea per deliberare sulla realizzazione di un intervento di quelli appena descritti e questi non provvede?
Oppure se l’assemblea non partecipa puntualmente alla riunione?
La legge prevede che il singolo portatore di handicap, o chi ne esercita tutela o potestà, può far installare a proprie spese il servoscala e le strutture mobili facilmente rimovibili.
Inoltre può anche allargare gli ingressi e le porte.
Realizzazione di un ascensore – Rimozione barriere architettoniche
Per favorire l’installazione di ascensori abbattendo le barriere architettoniche, la costruzione dell’impianto può anche non rispettare le regole sulle distanze minime rispetto alle costruzioni confinanti.
In questo caso l’ascensore va considerato al pari di un impianto indispensabile ai fini di una civile abitabilità, in sintonia con l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini.
Se l’assemblea condominiale non riesce a raggiungere il numero di voti necessari per approvare i lavori di installazione dell’ascensore, un condòmino o un gruppo di condomini interessati alla sua installazione possono appaltare autonomamente i lavori a proprie spese.
Gli altri condomini avranno la possibilità di entrare in seguito nella comproprietà dell’impianto, pagando la propria quota di spesa [1].
Normalmente l’impianto voluto da uno o pochi condomini è installato occupando porzioni di parti comuni (ad esempio la tromba delle scale, l’andito, la facciata interna, alcune zone del cortile).
Il pregiudizio che ne consegue per alcuni condomini, non rende l’innovazione lesiva, a patto che risulti la possibilità dell’originario godimento della cosa comune.
Inoltre sia offerto un godimento
migliore, anche se di diverso contenuto.
In questi casi l’impianto sarà ritenuto lecito.
[1] Cass. sent. n. 20902/2010.
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