Nel rigo E33, di nuova istituzione, vanno indicate le spese sostenute per gli addetti all’ assistenza personale (Chiamate badanti) propria o dei familiari, di cui all’ art. 433 C.c. in condizioni di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al fine di usufruire della nuova deduzione di all’ art. 12, comma 4bis TUIR, spettante in base al meccanismo di calcolo delle deduzioni per oneri di famiglia sopra riportato.
Come evidenziato nella circolare n. 2/E, la deduzione in esame non esclude la possibilità di usufruire della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’ assistenza personale o familiare, nel limite di € 1.549,37 di cui al rigo 19.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.