Riforma e consiglio dei condomini
Il secondo comma dell’art. 1130-bis del codice civile recita:
Consiglio di condominio: L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.
La norma è scritta malissimo.
Il riferimento alle unità immobiliari sembra collegare l’esistenza del consiglio ad un numero minimo di condomini; infatti l’ intenzione del legislatore, leggendo il comma nel contesto normativo complessivo, parrebbe quella di consentire l’istituzione di un consiglio solamente nei condomini con almeno 12 partecipanti.
A mio giudizio nulla vieta di costituire un consiglio di condominio anche nei condomini di piccole dimensioni.
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