Riforma del condominio, ecco tutti i dettagli
30 milioni di italiani sono avvertiti, entra in vigore oggi la nuova riforma del condominio, una revisione delle regole che interesserà cittadini e alcune migliaia di amministratori condominiali.Per fare luce sulle nuove regole per gli amministratori, le assemblee, la gestione economica e più in generale per ciò che ciascun condomino può o non può fare, Confedilizia ha deciso di indire oggi la “Giornata Condominio aperto” durante la quale le sue associazioni territoriali saranno a disposizione degli interessati, dalle 10 alle 19, per rispondere gratuitamente ai quesiti dei cittadini. Ecco alcune delle principali novità della riforma:
AMMINISTRATORE: è obbligatorio averlo quando ci sono più di 8 condomini; resta in carica 2 anni (salvo rinnovo); non deve avere precedenti penali per reati contro il patrimonio, né risultare protestato; deve avere un diploma di scuola superiore e aver frequentato un corso di formazione specifico (a meno che svolga questa professione da oltre 1 anno). Oltre ai suoi comuni obblighi, ha precisi obblighi di trasparenza sulla gestione finanziaria. Al momento della nomina deve specificare nel dettaglio le componenti del suo stipendio e non ha diritto ad altri compensi se non deliberati dell’assemblea. In caso di gravi irregolarità anche un solo condomino può richiedere la convocazione dell’assemblea per la revoca il suo mandato.ANIMALI: è vietato impedire con regolamento condominiale la presenza di animali domestici nelle abitazioni.
ASSEMBLEA: cambiano i quorum per la validità dell’ assemblea e delle sue delibere. Per la costituzione in prima convocazione: 50% +1 dei condomini e 2/3 dei millesimi; per la seconda convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi; per le delibere: 50% +1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi. Viene limitato l’uso eccessivo della delega: se i condomini sono più di 20, un singolo partecipante all’assemblea non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e 1/5 dei millesimi.
CONSIGLIO CONDOMINIALE: se il condominio ha più di 11 unità immobiliari può nominare un consiglio di condominio di 3 membri con funzioni consultive e di controllo sull’operato dell’amministratore.CONTO CORRENTE: Tutte le entrate e le uscite del condominio devono passare su un conto corrente bancario intestato al condominio.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: per le opere di manutenzione straordinaria il condominio è obbligato a costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
CONDOMINI MOROSI: per coloro che sono in ritardo col pagamento delle spese condominiali, dopo 6 mesi dal rendiconto in cui risulta la morosità, l’amministratore ha l’obbligo di richiedere il decreto ingiuntivo, salvo dispensa assembleare.
SANZIONI: le violazioni al regolamento condominiale verranno sanzionate con multe da 200 fino a 800 euro in caso di recidiva.SITO WEB: l’assemblea può decidere di aprire un sito internet condominiale, curato dall’amministratore e che servirà alla pubblicazione online di tutta la documentazione assembleare (verbali, delibere) e dei dati contabili (estratto conto, situazione pagamenti). Ogni condomino potrà accedervi con una password. Per l’attivazione del sito è necessario il 50% +1 dei votanti e dei millesimi.
http://www.formiche.net/2013/06/18/riforma-condominio/
Riforma del condominio, ecco tutti i dettagli
30 milioni di italiani sono avvertiti, entra in vigore oggi la nuova riforma del condominio, una revisione delle regole che interesserà cittadini e alcune migliaia di amministratori condominiali.Per fare luce sulle nuove regole per gli amministratori, le assemblee, la gestione economica e più in generale per ciò che ciascun condomino può o non può fare, Confedilizia ha deciso di indire oggi la “Giornata Condominio aperto” durante la quale le sue associazioni territoriali saranno a disposizione degli interessati, dalle 10 alle 19, per rispondere gratuitamente ai quesiti dei cittadini. Ecco alcune delle principali novità della riforma:
AMMINISTRATORE: è obbligatorio averlo quando ci sono più di 8 condomini; resta in carica 2 anni (salvo rinnovo); non deve avere precedenti penali per reati contro il patrimonio, né risultare protestato; deve avere un diploma di scuola superiore e aver frequentato un corso di formazione specifico (a meno che svolga questa professione da oltre 1 anno). Oltre ai suoi comuni obblighi, ha precisi obblighi di trasparenza sulla gestione finanziaria. Al momento della nomina deve specificare nel dettaglio le componenti del suo stipendio e non ha diritto ad altri compensi se non deliberati dell’assemblea. In caso di gravi irregolarità anche un solo condomino può richiedere la convocazione dell’assemblea per la revoca il suo mandato.ANIMALI: è vietato impedire con regolamento condominiale la presenza di animali domestici nelle abitazioni.
ASSEMBLEA: cambiano i quorum per la validità dell’ assemblea e delle sue delibere. Per la costituzione in prima convocazione: 50% +1 dei condomini e 2/3 dei millesimi; per la seconda convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi; per le delibere: 50% +1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi. Viene limitato l’uso eccessivo della delega: se i condomini sono più di 20, un singolo partecipante all’assemblea non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e 1/5 dei millesimi.
CONSIGLIO CONDOMINIALE: se il condominio ha più di 11 unità immobiliari può nominare un consiglio di condominio di 3 membri con funzioni consultive e di controllo sull’operato dell’amministratore.CONTO CORRENTE: Tutte le entrate e le uscite del condominio devono passare su un conto corrente bancario intestato al condominio.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: per le opere di manutenzione straordinaria il condominio è obbligato a costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
CONDOMINI MOROSI: per coloro che sono in ritardo col pagamento delle spese condominiali, dopo 6 mesi dal rendiconto in cui risulta la morosità, l’amministratore ha l’obbligo di richiedere il decreto ingiuntivo, salvo dispensa assembleare.
SANZIONI: le violazioni al regolamento condominiale verranno sanzionate con multe da 200 fino a 800 euro in caso di recidiva.SITO WEB: l’assemblea può decidere di aprire un sito internet condominiale, curato dall’amministratore e che servirà alla pubblicazione online di tutta la documentazione assembleare (verbali, delibere) e dei dati contabili (estratto conto, situazione pagamenti). Ogni condomino potrà accedervi con una password. Per l’attivazione del sito è necessario il 50% +1 dei votanti e dei millesimi.
http://www.formiche.net/2013/06/18/riforma-condominio/