LUCCA, 5 dicembre – Il 20 novembre la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il progetto di legge che modifica la disciplina del condominio negli edifici. Oltre alla novità in materia di animali domestici, di cui si è già parlato nel precedente articolo pubblicato su LoSchermo.it, vediamo alcuni punti fondamentali della nuova legge che entrerà in vigore nei prossimi mesi.
Finalmente il nuovo art. 1118 c.c. espressamente consente al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal distacco non si creino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In ogni caso chi rinuncia, è tenuto al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto centralizzato e per la sua conservazione e messa a norma.
Novità riguardano l’installazione dei sistemi di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energie rinnovabili sulle parti comuni (art. 1121 bis c.c.).
È in sostanza possibile installare, ad esempio, la parabola sul tetto, ma i relativi collegamenti fino alle unità immobiliari privati devono essere realizzati in maniera da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e a quelle individuali. In ogni caso deve essere preservato il decoro architettonico dell’edificio.
Per l’installazione dei pannelli solari, invece, se sorge la necessità di modificare parti comuni dell’edificio, l’interessato deve darne comunicazione all’amministratore di condominio e l’assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative o imporre cautele per la tutela della stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell’edificio.
È possibile richiedere al soggetto installante, anche, idonee garanzie per i danni eventuali.
Vediamo più da vicino ciò che riguarda il gestore del condominio: l’amministratore.
È obbligatoria la nomina dello stesso quando i condomini sono più di otto (prima quattro ndr).
L’amministratore deve avere una polizza assicurativa professionale, qualora l’assemblea subordini la sua nomina alla presentazione della stessa. Se, poi, nel periodo del mandato, il condominio deliberi di eseguire alcuni lavori straordinari, può essere richiesto un adeguamento dei massimali dell’assicurazione fino all’importo di spesa deliberato per i lavori stessi.
L’amministratore ha un mandato di un anno, che s’intende rinnovato per eguale durata, salvo che l’assemblea deliberi la nomina di un nuovo soggetto.
Oltre all’amministratore, l’assemblea può nominare un Consiglio di Condominio composto da almeno tre condomini con le funzioni consultive e di controllo. Ma solo negli edifici con almeno dodici unità immobiliari,
Espressamente e salvo che non sia dispensato dall’assemblea, secondo il novellato art. 1129 c.c., l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai soggetti obbligati, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è esigibile.
Per la riscossione di tali somme, egli può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, anche senza l’autorizzazione dell’assemblea.
Se il mancato pagamento dei contributi si protrae per un semestre, l’amministratore può anche sospendere il soggetto inadempiente all’utilizzo dei servizi comuni.
Da tenere presente che i creditori non possono agire nei confronti degli altri condomini, se non dopo avere richiesto il pagamento ai soggetti inadempienti.
Queste solo alcune delle novità.
Altre riguardano le impugnazioni delle deliberazioni, i requisiti per l’amministratore, i quorum deliberativi e molto altro.
Quello che è certo, che dopo l’introduzione delle norme in materia condominiale nel codice civile del 1942, qualcosa è cambiato.
http://www.loschermo.it/articoli/view/48395
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.