Revisione dei millesimi
Il linguaggio corrente identifica la revisione con la modifica. Ma non è così.
Secondo l’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile,si può parlare di revisione quando i millesimi sono frutto di un errore,mentre si tratta di modifica quando,per le mutate condizioni di una parte dell’edificio,conseguenti a sopraelevazione di nuovi piani o ad innovazioni di vasta portata,si è notelvolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzione di piano. In caso di revisione la spesa va ripartita in proporzione ai millesimi di proprietà,mentre per la modifica occorre distinguere.
Se la modifica è indotta da un intervento sulla parti comuni ( si pensi all’installazione dell’ascensore ),alla spesa devono contribuire tutti i condomini,seguendo lo steso criterio.Se la modifica è conseguenza di un’innovazione introdotta da uno o più condomini ( come la sopraelevazione ),alla spesa devono contribuire soltanto questi. E’ opportuno che il tecnico incaricato della modifica delle tabelle venga designato dall’assemblea e retribuito dall’amministratore.
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