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Responsabilità solidale su contratti d’appalto e subappalto

La nuova disciplina riguarda tali contratti, di opere e servizi, a prescindere dal settore economico d’intervento

La previsione in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore, introdotta con l’art. 13-ter del DL n. 83/2012, continua a sollevare alcuni dubbi interpretativi, anche dopo le apprezzabili aperture contenute nella circolare n. 40/2012 dell’Agenzia delle Entrate.

La norma, in sintesi, prevede che il subappaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo dall’appaltatore, deve fornire a quest’ultimo la documentazione che provi il pagamento delle ritenute dei dipendenti nonché l’avvenuto pagamento dell’IVA. In caso contrario, l’appaltatore può sospendere i pagamenti fino all’esibizione della documentazione da parte del subappaltatore. Analoga disposizione riguarda i rapporti tra appaltatore e committente.

Nella citata circolare n. 40 è stato chiarito che l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata attraverso l’asseverazione di un responsabile del CAF o di un soggetto abilitato ma anche mediante una dichiarazione sostitutiva. Tale chiarimento, unitamente a quello relativo all’entrata in vigore della disposizione, ha indubbiamente reso più semplice la concreta applicazione della normativa.

Altri due temi relativi alla disciplina in esame sono spesso oggetto di dibattito. In primo luogo, si chiede se la normativa si applichi esclusivamente al settore dell’edilizia o se, invece, debba avere una applicazione più generalizzata. Al riguardo, appare ragionevole sostenere che la nuova previsione interessi tutti i contratti di appalto e subappalto, di opere e servizi, a prescindere dal settore economico di intervento. In assenza di una diversa ed esplicita previsione di legge, solo questa appare la soluzione maggiormente condivisibile.

Altra questione – anche questa di notevole rilevanza pratica – è quella della inclusione o meno dei contratti d’opera. L’eventuale esclusione di tali contratti dall’ambito applicativo della disposizione consentirebbe di evitare eccessivi adempimenti, anche in considerazione del fatto che la norma trova applicazione anche per prestazioni di modesto importo.

L’art. 13-ter del DL 83/2012 si riferisce espressamente ai contratti di appalto (e subappalto) di opere o di servizi e non anche ai contratti d’opera. Come già sottolineato su Eutekne.info (si veda “Obblighi di autocertificazione solo per i contratti d’appalto” del 23 novembre), la nozione di contratto di appalto e contratto d’opera è rinvenibile nel codice civile.
L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro. È appalto d’opera, ad esempio, il contratto con il quale un’impresa edile si obbliga a costruire un palazzo; è appalto di servizi il contratto stipulato con un’impresa di pulizie.

Ma non ogni contratto che ha per oggetto il compimento di un’opera o di un servizio è però appalto; a tal fine è necessario che la relativa attività sia svolta dall’obbligato con organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio. In sostanza, si deve trattare di una attività organizzata in forma d’impresa.

Ed è proprio l’organizzazione di mezzi che è assente nel contratto d’opera a mezzo del quale, ai sensi dell’art. 2222 c.c., una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, ma senza avvalersi di un’organizzazione imprenditoriale dei fattori produttivi (pur assumendo un rischio d’impresa).

Contratti d’opera esclusi dall’ambito di applicazione

La formulazione normativa di cui all’art. 13-ter del DL n. 83/2012 consentirebbe, quindi, dal punto di vista letterale, di escludere i contratti d’opera dall’ambito oggettivo di applicazione delle previsione contribuendo a rendere meno complessa l’operatività delle imprese poiché – in caso contrario – anche interventi di modesta entità da parte di piccoli imprenditori dovrebbero sottostare all’applicazione della norma.

Laddove, invece, si ritenesse di ricomprendere anche i contratti d’opera risulterebbe quanto mai opportuna una modifica normativa, finalizzata a introdurre un’esclusione per gli interventi di modesto importo.
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_402680.aspx

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