Responsabilità solidale dei condòmini
Alla luce del nuovo articolo viene reintrodotta una parziale responsabilità solidale in materia di condominio. Difatti, ci viene detto che il creditore, prima di procedere contro il condominio sulla base del principio di solidarietà per qualsiasi tipologia di credito( non solo obbligazioni contrattuali), deve agire all’escussione del condomino moroso. Sembrerebbe chiara la normativa, in realtà c’è un buco grande quanto una voragine. La norma non prevede un limite quantitativo all’escussione, ovverosia il creditore dovrebbe prima di agire contro altri condomini, dare vita a procedure esecutive presso terzi, immobiliari e mobiliari contro il singolo moroso.
E’ una normativa che penalizza il creditore in maniera evidente, visto che sarebbe facilmente eccepibile in presenza di una procedura esecutiva contro un condomino diverso dal moroso, che il creditore ancora non soddisfatto, non abbia proceduto ad esecuzioni immobiliari contro il condomino moroso, ma si è limitato ad un pignoramento presso terzi(presso il c.c. bancario/postale).
Immaginiamo, quindi, di essere creditori di € 500,00, potremmo mai procedere ad un’esecuzione immobiliare che ha spese vive intorno ai € 5.000,00? Evidentemente no, ma il Legislatore nella sua somma saggezza pare non averlo capito. E’ chiaro a questo punto che il discorso giurisprudenziale dei prossimi mesi sarò molto interessante, perché dovrà superare il buco presente nel nuovo art. 63 disp. att. c.c.
http://www.nationalcorner.it/48809/torn … le-novita/
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