Il rendiconto consuntivo del condominio si può idealmente suddividere in due parti.
Vi è la parte di descrizione finanziaria e patrimoniale, che è disciplinata dall’ articolo 1130 bis del codice civile (Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti).
E poi vi è la parte che espone le spese imputate nell’ esercizio, pagate e non pagate, suddivise per capitoli di spesa e per natura. Il conto delle spese deve essere suddiviso anche per tabelle di ripartizione, poichè esprime la descrizione del totale che è ripartito nelle diverse tabelle millesimali in uso nel condominio. (Art. 1135 – Attribuzioni dell’ assemblea – Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede all’ approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’ impiego del residuo attivo della gestione).
E’ importante rilevare che le due parti che compongono il rendiconto consuntivo sono profondamente diverse, hanno funzioni differenti, e metodi di controllo che necessitano di competenze specifiche.
Su questo punto a mio giudizio sarebbe necessario sviluppare dei modelli organizzativi in alternativa alla classica figura nota con il termine “amministratore di condominio”.
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