Cari amici,
Confrontarsi con i commercialisti su questioni che riguardano il condominio è molto gratificante, perchè i commercialisti per loro formazione “spaccano il capello in quattro”.
Pertanto anch’ io sono costretto a farmi delle domande che non sono “consuete”.
La prima domanda che mi sono posto è questa: Perchè gli amministratori di condominio da cinquant’ anni a questa parte, redigono ogni anno il rendiconto consuntivo e il preventivo di spese, e li fanno approvare in assemblea?
Soprattutto, …perchè i modelli di rendiconto consuntivo e preventivo NON sono compresi tra quelli previsti dall’ art. 1130 bis?
La risposta a questo quesito è la seguente: Gli amministratori di condominio redigono i conti sulla base dell’ art. 1135 del Codice Civile che dispone:
Art. 1135 – (Attribuzioni dell’ assemblea) – Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:
…omissis…
2) all’ approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’ approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione.
Sulla base di questa disposizione gli amministratori di condominio, da sempre, redigono il rendiconto consuntivo (che è chiamato anche conto della gestione), e il preventivo di spese dell’ anno successivo.
Si noti in particolare che l’ art. 1135 recita ”l’ assemblea dei condòmini provvede all’ approvazione”. …questo significa che il rendiconto consuntivo è un atto politico di scelta condivisa, …E’ la delibera di approvazione dei conti annuali che rende “valido” il rendiconto redatto dall’ amministratore.
E questo è l motivo per cui ogni amministratore ha la possibilità di redigere i conti economici del condominio più o meno come gli conviene (per cassa, per competenza, con criterio misto, etc…etc…), …se i condòmini non sanno nulla di conti, essi approveranno qualunque minestrone contabile che sarà loro propinato, senza rendersi conto che se approvano degli errori, poi sarà necessaria una causa legale per definire la controversia.
In questa prospettiva diventano importanti i consigli della Community AziendaCondominio, che servono ad informare le comunità residenziali su come andrebbe redatto il rendiconto al fine di poter conteggiare le spese in modo corretto dal punto di vista economico.
Ciò non vuol dire puntare ad uniformare le modalità di redazione del rendiconto, perché come ho scritto sopra, è la delibera di assemblea che approva e legittima le spese dell’ esercizio.
Il legislatore, con la riforma ha voluto integrare questi modelli economici (consuntivo e preventivo) previsti dall’ art. 1135, con il dispositivo dell’ articolo 1130 bis. che tratta di come l’ amministratore deve registrare e conservare le informazioni patrimoniali e finanziarie del condominio.
Purtroppo, l legislatore si è dimenticato di stabilire come l’ amministratore deve comporre il fascicolo da allegare all’ avviso di convocazione dell’ assemblea, contenente la bozza di rendiconto consuntivo e preventivo ex art. 1135 e i modelli finanziari ex art. 1130 bis che i condòmini sono chiamati ad approvare.
SU QUESTO DOCUMENTO E’ NECESSARIO CONFRONTARSI PER CREARE UNO STANDARD, CHE DEVE CONFORMARSI ALLA NORMATIVA IN VIGORE
La Community AziendaCondominio propone alle comunità resindenziali di adottare il nostro standard.
Per altri approfondimenti su questo argomento vi segnalo il link che segue: Modello di rendiconto condominiale
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