Regolamento di condominio disposto dal Giudice
Il Codice civile prevede che, qualora i condomini siano più di dieci, deve essere formato il regolamento condominiale, per cui ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la sua formazione.
Deve essere approvato secondo le maggioranze previste dall’articolo 1136, ultimo comma, Codice civile ( maggioranza dei partecipanti e i due terzi del valore del’edificio ).
Di fronte all’inerzia dell’assemblea l’adozione del regolamento, laddove i condomini siano più di dieci, può essere imposta in via autoritativa dall’autorità giudiziaria adita.
La dottrina e la giurisprudenza, anche se non concordemente e in modo unanime, ritengono che qualora non venga approvata in sede assembleare la formazione del regolamento, un condomino possa autonomamente adire l’autorità giudiziaria.
A maggior ragione ciò se non è possibile raggiungere la maggioranza richiesta perchè alcuni condomini non si presentano all’assemblea stessa ( in dottrina: Terzago " Il condominio " – Giuffrè V edizione ).
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