Con l’introduzione nel TUIR del nuovo art. 16-bis, a decorrere dall’1.1.2012, è disposto il riconoscimento “a regime” della detrazione IRPEF del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio con la sostanziale conferma dell’attuale assetto normativo.
Il nuovo art. 16-bis prevede infatti che la detrazione spetta:
per una spesa massima complessiva di € 48.000, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità;
per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze, con la conseguenza che, in caso di uso promiscuo, la detrazione va ridotta del 50%;
in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;
per gli interventi di:
– manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni);
– realizzazione di box/posto auto pertinenziale;
– restauro/risanamento/ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative
edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori;
– ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi;
– eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili;
– prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici;
– cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico, bonifica dell’amianto;
– misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.
N.B. Con riferimento agli interventi di risparmio energetico è disposto che “le opere finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia … possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
Il comma 4 dell’art. 4 in esame dispone che:
– la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è applicabile anche per le spese sostenute fino al 31.12.2012;
– per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico a decorrere dall’1.1.2013 è applicabile la detrazione del 36%.
Ciò porta a ritenere che la detrazione IRPEF / IRES del 55% per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore è prorogata fino al 31.12.2012 mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno “ricompresi” tra quelli per i quali è possibile
beneficiare della detrazione IRPEF del 36%.
Il nuovo art. 16-bis dispone altresì che la detrazione IRPEF del 36%:
è cumulabile con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ridotte nella misura del 50%;
in caso di cessione dell’immobile, è trasferita all’acquirente (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti. In altre parole, in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest’ultimo soltanto se ciò è espressamente previsto.
Diversamente, ossia se tale aspetto non viene contrattualmente determinato, la detrazione passa “automaticamente” all’acquirente; in caso di decesso dell’avente diritto, è trasferita esclusivamente e interamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
È infine confermata l’applicazione:
del DM n. 41/98 contenente il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo … in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.
Rimangono quindi invariati gli adempimenti richiesti, quale, ad esempio il pagamento delle spese in esame con bonifico bancario/postale.
In merito si rammenta che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, tale Decreto è stato recentemente oggetto di modifiche a seguito delle quali non è più previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;
della ritenuta nella misura del 4%, che deve essere operata dalla banca/posta all’atto del pagamento, con bonifico, delle spese in esame.
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