L’ art. 1117 del codice civile dispone che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo…omissis… le aree destinate a parcheggio.
L’ art. 1119, invece, dispone che le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
Da ciò deriva che la delibera condominiale che disponga il frazionamento delle parti comuni, è nulla, (Poichè a mio giudizio si tratta di frazionamento delle parti comuni, e non di frazionamento di parti private).
L’ usucapione, a mio giudizio, non si può eccepire per l’ utilizzo di una parte comune come parcheggio.
Pertanto, la suddivisione dei posti auto è a mio giudizio nulla e non opponibile ai terzi.
Al fine di far ragionare le parti in causa, ti consiglio di far scrivere una raccomandata da chi è rimasto fuori dalla divisione, intimando all’ amministratore di far uscire un posto auto anche per lui; in caso contrario farà causa al condominio, che probabilmente farà un’ azione di responsabilità all’ amministratore perchè, come recita l’ art. 1130, primo comma, numero 2 non ha disciplinato l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini.
buongiorno,
scrivo per informarvi sulla strada che ho perseguito :
– visto le mancanze dell”amministratore nell’invio dei verbali
– visto la delibera dell’assemblea sulla RIDISEGNATURA, ma non riassegnazione dei parcheggi (sulla quale è necessaria l’unanimita )
– visto che nessun condomino aveva mai chiesto e/o esposto necessita di una ridisposizione dei parcheggi
– visto l’atto di acquisto del comproprietario portatore di handicap che assumeva anche i diritti sull uso della cosa comune e servitu
– vista la nota tecnica di un architetto chiamato in causa che ritiene impossibile ricavare piu di un parcheggio per unita immobiliare originaria
abbiamo diffidato l’amministratore tramite raccomandata A/R a ripristinare le condizioni precedenti della disposizione parcheggi ( deliberata secondo assemblea di circa 20 anni fa).
in tal senso la legislazione dice che il comproprietario dell’appartamento frazionato deve gestire con il precedente proprietario la gestione di n° 1 parcheggio auto.
grazie comunque a tutti per i consigli
roberto
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