Quorum maggioranze
Per le liti attive ( e passive ) giudiziarie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore è richiesta sia in prima che in seconda convocazione l’approvazione a maggioranza dei condomini intervenuti, fermo restando che occorre il quorun di almeno la metà del valore dell’edificio perchè l’assemblea possa validamente deliberare.
I voti sono sempre positivi o negativi e gli astenuti non contano.
L’art. 1132 del Codice civile stabilisce che qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
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