Quando il vicino di casa è rumoroso
La soluzione amichevole delle questioni nei rapporti con i vicini di casa è quella che paga di più, considerando i tempi medi di un processo, ma non deve trattarsi, ovviamente, di atti emulativi che non hanno altro scopo che di nuocere o disturbare la quiete condominiale: se questo è l’animo del vicino difficilmente si potrà evitare la strada giudiziale.
Abbiamo già parlato dei rimedi offerti dalla legge al condòmino a fronte dei possibili disturbi causati dai propri vicini di abitazione, come rumori e odori molesti, gettito di cose pericolose dal balcone, infiltrazioni, uso improprio delle parti comuni, piante invadenti, animali domestici irrequieti, che spesso provocano le “famose” liti di condominio.
Così vi abbiamo anche avvisato della scarsa convenienza ad essere litigiosi e a promuovere un giudizio che ha una durata e un costo spesso del tutti sproporzionati allo scopo di far cessare in tempi brevi il fastidio di “farla pagare” al vicino molestatore con una sentenza di risarcimento del danno la cui riscossine poi non è affatto scontata. E vi abbiamo elencato le strade alternative che potete percorrere prima di rivolgervi ad un avvocato e attivare una causa dagli esiti incerti (leggi: “Liti in condominio: se il vicino di casa ti dà fastidio”).
Alla fine essere concilianti, dimostrando tolleranza soprattutto quando non viene violata alcuna norma del regolamento condominiale e il disturbo è solo temporaneo, paga molto di più che essere causidici e voler far valere ad ogni costo asserite “questioni di principio”: la soluzione in via amichevole, parlando con il vicino anche per una garbata protesta, è sempre da preferire in una rispettosa e civile vita di condominio.
Vogliamo ora soffermarci, come sempre stimolati dai molti quesiti che quotidianamente riceviamo, su uno dei fastidi più diffusi nei rapporti tra condòmini contigui, che riguarda i cosiddetti “rumori molesti“.
Abbiamo già richiamato in proposito l’importante sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che gli eccessivi rumori che si propagano all’interno di un condominio possono risultare “nocivi per la salute umana” e per questo devono essere rimossi; nel caso di mancata rimozione si ha titolo per chiedere il risarcimento del danno alla salute, in quanto bene costituzionalmente tutelato (leggi “Rumori molesti in condominio: la Cassazione interviene”).
Nei casi più gravi di abuso della proprietà e di immissioni di rumori molesti soccorre la tutela penale: la legge punisce tutte le condotte di soggetti che arrechino disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone. Queste ipotesi estreme nascono spesso dall’errata convinzione che non può essere che conseguenza di maleducazione, che in casa propria si può fare quello che si vuole, come se si fosse isolati dal resto del mondo [1].
Nei casi più gravi la giurisprudenza più recente ha riconosciuto la sussistenza, anche in ambito condominiale, del nuovo reato di stalking, introdotto nel nostro ordinamento con un articolo aggiunto al nostro codice penale a causa dell’incremento, negli ultimi anni, dei casi di aggressione persecutoria ed emulativa che ingenerano nelle vittime stati d’ansia e paura [2].
Tornando in ambito civilistico ricordiamo che i rumori, dalla legge considerate “immissioni” e consentite nei limiti della “normale tollerabilità” [3], possono essere considerati, qualora molesti, come “atti emulativi” e quindi vietati perché non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri [4].
Per quanto riguarda il concetto di normale tollerabilità dell’immissione acustica, questa andrà valutata in base alle circostanze del caso concreto, indipendentemente dai valori di rumore consentiti dalla regolamentazione amministrativa. La giurisprudenza recente va infatti oltre il criterio dei tre decibel superiore al rumore di fondo [5] ponendo l’accento sul tipo di rumore. Quindi anche una biglia fatta rotolare sul pavimento, ad esempio, può essere considerata immissione molesta, senza che rilevi la pressoché assenza di decibel, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo (camera da letto del vicino sottostante il pavimento e superamento dell’orario diurno).
Ricordiamo che è sempre di fondamentale importanza verificare che cosa dice il regolamento di condominio in materia, in quanto la presenza di clausole che vietano condotte rumorose muta la configurazione dell’illecito di immissioni moleste da illecito extra contrattuale ad illecito contrattuale, con importanti conseguenze sul piano dell’onere della prova laddove si promuovesse un giudizio.
Come abbiamo già precisato negli articoli richiamati in nota, prima di ricorrere al Giudice di Pace per chiedere l’inibizione delle immissioni rumorose, occorre inviare una diffida, tramite raccomandata r.r., al vicino rumoroso con invito a tenere una condotta conforme ai doveri di buon vicinato e di astenersi da comportamenti che possano turbare la tranquillità e la quiete.
Una volta instaurato il giudizio perché la diffida non è bastata, il Giudice potrà ordinare, anche in via cautelare, la cessazione dei rumori e l’adozione di misure (come l’insonorizzazione a spese dell’intimato) idonee ad assorbirli.
[1] Art. 659 cod. pen. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)[2] Art. 612 bis cod. pen. “Atti persecutori”, introdotto con D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 prile 2009 n. 38 contenente misure di contrasto alla violenza sessuale e stalking
[3] Art. 844 cod. civ. “Immissioni”
[4] Art. 833 cod. civ. “Atti di emulazione”
[5] Al fine di controllare se sussista un superamento non tollerabile del livello medio di rumore, fissato in tre decibel superiore al rumore di fondo, viene confrontato il rumore di fondo con quello rilevato nel luogo soggetto alle immissioni.
http://www.laleggepertutti.it/62041_qua … 8Ha3J.dpuf
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