Pulizia delle scale in condominio – autogestione da parte dei condomini
Spesso, con maggiore frequenza nei condominii di modeste dimensioni, i condomini ritengono di poter fare a meno del servizio di pulizia delle scale provvedendovi di propria iniziativa.
Tale convincimento, che assume per lo più i tratti della credenza popolare, è quasi sempre sfatato dopo i primissimi tempi.
Non contenti, in tanti credono di poter vincolare ogni partecipante alla pulizia delle parti comuni per il tramite di una deliberazione assemblea.
Nulla di più sbagliato.
Quando la Cassazione s’è pronunciata sull’argomento ha stabilito che “l’assemblea dei condomini ha la facoltà di decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto, deliberando l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo”.
Invece l’ assemblea non può imporre al singolo condomino l’obbligo di pulizia delle scale in condominio in un dato momento, od anche di provvedervi attraverso un proprio pulitore.
Nel caso l’assemblea assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condomini statuito oltre le proprie competenze, violando i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere (così Cass. 22 novembre 2002 n. 16485).
Deliberazione radicalmente nulla significa impugnabile in qualunque momento da chiunque vi abbia interesse.
Ovviamente questa possibilità è offerta anche ai condòmini che abbiano votato favorevolmente (cfr. Cass. n. 6714/2010).
L’ assemblea non può imporre ai condòmini di pulire le scale
L’assemblea condominiale, pertanto, non può imporre ai condòmini di assumere degli impegni esorbitanti da quelli che sono le proprie competenze.
Niente, naturalmente, vieta ai condòmini che volessero farlo, di pulire le scale, ma ciò non gli conferisce il diritto di domandare agli altri di fare parimenti o di avere una remunerazione per il servizio reso, né tanto meno consentirebbe a tali altri di lamentarsi e chiedere maggiore impegno.
Il condomino che decide di pulire può farlo anche limitatamente al proprio pianerottolo.
Sul punto, infatti, è necessario distinguere tra semplici interventi domestici e servizi appaltati ad un lavoratore autonomo o ad un’impresa.
In tale ultimo caso il servizio di pulizia scale dev’essere affidato ad un soggetto abilitato ai sensi della legge n. 82/1994 anche se si tratta di partecipante al condominio.
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