Go to Top

Provvedimento di urgenza per consegna dei documenti

Provvedimento di urgenza per consegna dei documenti

Manuela Rinaldi scrive…

L’amministratore di condominio è legittimato ad agire in giudizio in sede cautelare (anche in assenza di una delibera assembleare di autorizzazione) al fine di ottenere un provvedimento di urgenza che ordini all’amministratore precedente la consegna della documentazione condominiale necessaria per l’espletamento dell’incarico gestionale.

Così ha deciso il Tribunale di Torino, nella sezione III civile, con la sentenza 8 luglio 2014.

Precisa ancora il Tribunale, ricordando precedenti sul tema (cfr. Tribunale Torino, n. 6957/06; Cass. civile , sez. II, 12 febbraio 1997, n. 1286; Cass. civile, sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530; Cass. civile 24 marzo 1981, n. 1720) che l’amministratore condominiale configura un ufficio di diritto privato oggettivamente orientato alla tutela del complesso degli interessi individuali (gestione collegiale) e realizzante una cooperazione, in ragione di autonomia, con i singoli condomini, assimilabile (anche se differentemente in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto sociale della gestione) al mandato con rappresentanza.

Norma di riferimento è l’articolo 1129 c.c. dispone che alla cessazione dell’incarico l’amministratore deve riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio ed ai singoli condomini.

E’ obbligo, quindi, dell’amministratore revocato far pervenire tempestivamente (e spontaneamente) al nuovo professionista la documentazione che detiene unicamente nella veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza del mandante.

Di conseguenza, l’inottemperanza a tale sopra menzionato obbligo di consegna legittima il nuovo amministratore ad agire in giudizio, in rappresentanza legale del condominio, per ottenere la condanna del vecchio amministratore all’esecuzione specifica.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=69720

Lascia un commento