REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE CON ARBITRO EX ART. 806 E SEGUENTI C.P.C. (Codice di Procedura Civile)
1) L’ Attore, o gli Attori devono aprire una discussione sul forum riservato alle Comunità Residenziali, ed invitare i convenuti a partecipare.
2) Affinché la procedura possa iniziare E’ NECESSARIO CHE TUTTI GLI INTERESSATI ALLA CONCILIAZIONE ABBIANO SCRITTO NELLA DISCUSSIONE ALMENO UN POST.
3) Una volta raggiunta la condizione prevista al punto 2) l’ attore invierà un’ e-mail utilizzando la sezione PER CONTATTARCI, nella homepage del sito AZIENDA CONDOMINIO, in cui dichiarerà quanto segue:
a) Elenco di tutti gli attori e i convenuti, il domicilio fiscale, il codice fiscale, il titolo (eventuale) di rappresentante e/o portatore di interessi, il nick name con il quale scrivono sul topic aperto dall’ attore (Vedi punto 1).
b) Oggetto della controversia in contenzioso. Le proprie richieste di conciliazione alle controparti.
c) La richiesta di nominare un arbitro nella persona di un professionista, del quale si specificherà il NICK NAME.
4) A questo punto il professionista, se accetta la nomina, farà un post sul topic aperto dall’ attore (Vedi punto 1) e invierà a mezzo e-mail, a tutte le parti interessate, il COMPROMESSO e l’ ATTO DI NOMINA, redatto con le forme richieste ex art. 807 e seguenti C.P.C. (Codice di Procedura Civile). Le parti interessate (tutti gli Attori e i Convenuti), dovranno firmare e spedire all’ arbitro, a mezzo raccomandata A/R, sia l’ atto di nomina, sia il compromesso.
5) A mezzo e-mail il professionista e le parti si metteranno d’ accordo sul valore della pratica, e liquideranno il compenso in pari quota, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato all’ ARBITRO che sarà comunicato. Il professionista emetterà regolari parcelle di quietanza.
6) A questo punto la procedura sarà debitamente incardinata, e AZIENDA CONDOMINIO renderà visibile il topic SOLTANTO alle parti interessate e all’ arbitro. La procedura di conciliazione continuerà per tutto il tempo necessario con scambi di post, di e-mail e di documenti. Quando l’ ARBITRO sarà pronto per emettere il lodo, scriverà l’ ultimo e conclusivo post e chiuderà la discussione.
7) Il lodo, riporterà formalmente il giudizio espresso nel post conclusivo.
L’ atto, redatto nel rispetto dell’ art. 823 C.P.C. conterrà i seguenti dati obbligatori:
a) Il nome dell’ arbitro;
b) L’ indicazione della sede dell’ arbitrato;
c) L’ indicazione delle parti;
d) L’ indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
e) L’ esposizione sommaria dei motivi;
f) Il dispositivo;
g) La sottoscrizione dell’ arbitro;
h) La data della sottoscrizione.
Il lodo, redatto e firmato così come descritto al punto 7) del regolamento, sarà inviato a mezzo raccomandata a tutte le parti interessate.
Ai sensi dell’ art. 824 bis, del C.P.C. (Codice di procedura Civile), il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’ autorità giudiziaria.
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