Privacy in condominio tra telecamere e bacheche
LEGGI Tra Codice della Privacy (decreto legislativo 196/2003) e nuova legge sul condominio (la 220/2012, in vigore dal giugno 2013), come ci si deve regolare in materia di riservatezza in condominio? Ha provato a rispondere il Garante della privacy con un volumetto. Ecco una scelta delle domande di maggiore interesse e le risposte.
Se un condòmino è in ritardo con i pagamenti delle spese, l’amministratore può indicarlo come moroso nella bacheca condominiale?
La risposta è secca: no. Le singole posizione di morosità possono ben essere essere comunicate dall’amministratore agli altri condomini ed essere trattate in assemblea, ma nessuno può essere esposto al “pubblico ludibrio”.
Quali avvisi possono essere esposti nella bacheca condominiale?
Solo avvisi di carattere generale e non per comunicazioni che riguardino in particolare singoli condòmini. Le comunicazioni individuali vanno fatte direttamente alla persona interessata.
I non condòmini possono partecipare all’assemblea?
Sì, se sono tecnici o consulenti chiamati espressamente a svolgere relazioni specifiche. Ma possono partecipare solo per il tempo strettamente necessario.
Si può videoregistrare l’assemblea?
Sì, solo col consenso di tutti i partecipanti. E la videodocumentazione deve essere conservata al riparo da accessi indebiti.
Un condòmino può installare una telecamera che riprende l’ingresso del suo appartamento o del suo posto auto?
Se le finalità dell’installazione sono strettamente personali, non si applicano le regole del Codice della privacy (vedi obbligo del cartello che segnala la telecamera). Ma è necessario che il sistema video riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage.
Quali regole seguire per installare una videosorveglianza condominiale?
Tutte quelle previste dal Codice della privacy, tra cui l’obbligo di segnalare la presenza di telecamere; e conservare le registrazioni per un periodo non superiore alle 24-48 ore. Possono essere riprese solo le parti comuni.
Quali dati possono essere pubblicati sul sito web del condominio?
L’amministratore dovrà pubblicare solo i documenti adottati con delibera assembleare, come dati contabili o verbali approvati. Possono accedere alla consultazione solo i condomini, con password individuale.
http://www.metronews.it/14/11/02/privac … heche.html
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