Privacy, il decalogo degli adempimenti
1. Il condominio e quindi l’assemblea, l’amministratore, il portiere o altri collaboratori, possono trattare soltanto le informazioni personali dei dipendenti o dei terzi e soltanto nel rigoroso rispetto delle finalità del condominio stesso. Quindi sono trattabili solo le seguenti informazioni: dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali, etc.
2. Per il principio di trasparenza ciascun partecipante al condominio può conoscere le spese altrui e può anche conoscere l’adempimento altrui sia al momento del rendiconto annuale sia previa richiesta all’amministratore.
3. I numeri di telefono fisso o cellulare o la email possono essere utilizzati dall’amministratore o portiere solo se già indicati in elenchi pubblici oppure se l’interessato è d’accordo.
4. E’ possibile il trattamento di dati personali di natura sensibile o di dati giudiziari solo se è davvero indispensabile, altrimenti sarebbe gravemente illecito.
5. Nè il condominio, nè l’amministratore, nè il portiere, nè il singolo condomino o inquilino che viene a conoscenza di un dato personale può farlo conoscere o ad un altro partecipante del condominio o ad un terzo.
6. Per salvaguardare la privacy occorre che la conservazione dei verbali e di prospetti contabili avvenga al riparo da intrusioni di terzi.
7. Tecnici o consulenti possono partecipare all’assemblea per il solo tempo necessario allo svolgimento dei punti all’ordine del giorno per cui partecipano. Solo con il consenso di tutti i partecipanti è possibile procedere alla videoregistrazione dell’assemblea condominiale.
8. Gli spazi condominiali sono utilizzabili solo per avvisi a carattere generale ma non per la trattazione di affari che comportano il trattamento dei dati personali o comunque riferibili a singoli condomini.
9. I dati riferiti alla gestione del condominio possono essere richiesti in qualsiasi momento all’amministratore del condominio.
10. Ciascun condomino può presentare istanza, ai sensi dell’art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali, all’amministratore per accedere ai propri dati e nel caso di mancato riscontro può ricorrere al Garante o al magistrato competente.
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