L’Art. n.08 c. 10, del D.L. n.16/2012 ha di fatto allungato i termini di prescrizione dell’imposta di registro mediante l’introduzione del nuovo comma 2-bis,
all’Art. n.76, del D.P.R. n.131/1986.
Tale misura prevede che le somme dovute a seguito di accertamento da parte dell’Ufficio ai fini dell’imposta di registro relative a:
– annualità successive alla prima;
– cessioni;
– risoluzioni;
– proroghe;
possano essere richieste, a pena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
Si allunga, quindi, il termine per il recupero che passa dai tre anni ai cinque anni.
Art. n.08 c. 10, del D.L. n.16/2012: All” articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Salvo quanto Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 – Pagina 11 previsto nei commi 1 e 2, l’imposta relativa alle annualita’ successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all’articolo 17, nonche’ le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.».
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