Potere di rappresentanza
La clausola del regolamento di condominio, che limita il potere di rappresentanza dei condomini in assemblea nel senso che possa essere esercitato solo tramite determinate persone (parenti o altro condomino), non contrasta con la normativa sul diritto inderogabile del condomino di farsi rappresentare in assemblea (art. 67 e 72 disp. att. c. c.) in quanto la stessa non è ostativa della regolamentazione di tale diritto quanto alle concrete modalità di esercizio; tale regola, di natura contrattuale (incidente, così, nella sfera dei diritti ed obblighi propri di ciascun condomino), assoggetta tutti i condomini che l’hanno accettata ad un vinculum iuris negoziale avente forza di legge e perciò, insuscettibile di essere sciolto senza il consenso unanime degli interessati (Cass. civ., 11-08-1982, n. 4530).
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